La Risoluzione delle Cartelle Esattoriali: Guida Completa
Come Verificare la Validità di una Cartella e Gestirla in Caso di Difficoltà
Immediata
I Punti Chiave per Gestire le Cartelle Esattoriali: Sintesi Completa
Annullare una cartella esattoriale è possibile quando sono presenti vizi formali o sostanziali nella sua emissione e gestione. I vizi formali riguardano errori nella creazione della cartella, come il calcolo errato degli interessi o la mancanza di elementi essenziali. I vizi sostanziali invece coinvolgono il diritto stesso dell'Esattore a procedere con la riscossione.
La prescrizione rappresenta un elemento fondamentale, con termini che variano dai 3 ai 10 anni secondo il tipo di tributo. Per le tasse erariali come IRPEF, IVA e canone RAI si applicano 10 anni, mentre per imposte locali e sanzioni come IMU, TARI e multe stradali sono previsti 5 anni. Il bollo auto presenta una prescrizione particolare di 3 anni.
Per gestire il pagamento, è possibile richiedere una rateizzazione, che si distingue in ordinaria e straordinaria. La rateizzazione ordinaria, per debiti fino a 100.000 euro, permette di dividere il pagamento fino a 72 rate senza documentazione particolare. Per debiti superiori è necessaria la rateizzazione straordinaria, che richiede documenti attestanti la difficoltà economica. In casi di particolare difficoltà, il piano può essere esteso fino a 120 rate.
Durante la rateizzazione attiva e regolare, il contribuente è protetto da azioni esecutive dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. In caso di peggioramento delle condizioni economiche, è possibile richiedere una proroga della rateizzazione, dimostrando l'aggravamento della situazione finanziaria attraverso documentazione specifica.
Cosa può annullare una cartella?
Quando si parla di annullamento delle cartelle esattoriali ci si riferisce ai vizi (errori) della cartella stessa ossia agli errori commessi dopo la formazione del cosiddetto “ruolo”.
Il ruolo è un documento emesso dall’ente titolare del credito nel momento in cui il contribuite non versa gli importi dovuti.
I vizi in genere si distinguono in due grandi categorie:
- Vizi formali: sono quelli legati alla forma della cartella per esempio la sua creazione, gli elementi essenziali per comprendere la pretesa impositiva ed opporsi ad essa, la notifica e il rispetto della procedura successiva;
- Vizi sostanziali: sono quelli che coinvolgono invece il diritto dell’Esattore ad avviare al riscossione.
Annullamento per errore interessi
Quando non si adempie ad un pagamento (imposta o sanzione) oltre al valore della stessa vengono calcolati ed aggiunti gli interessi maturati. Proprio sul calcolo e la somma degli interessi si focalizza questo primo vizio formale: l’atto deve necessariamente tenere distinto il capitale dagli interessi.
Queste due voci cioè non possono essere unite tra loro nel prospetto riepilogativo delle somme dovute; se così non fosse il contribuente non potrebbe sapere come sono stati conteggiati gli interessi e a quale tasso.
Dai giudici è stato ribadito che è obbligatorio riportare le modalita di calcolo degli interessi con le rispettive date e quali siano i tassi applicati anno dopo anno (detta anche "aliquota").
La mancata indicazione attiva un difetto di motivazione con con una conseguenza sull’intera cartella di pagamento che non è più dovuta.
Annullamento per cartella immotivata
L’Esattore al fine di chiedere le somme deve indicare il titolo a cui sono dovute.
Anche se il cittadino ha già ricevuto l’accertamento lo stesso deve essere messo nelle condizioni di collegare il debito con la cartella, per verificare se nel mentre è intervenuta la prescrizione.
Quindi con "la cartella deve essere motivata" si intende l’indicazione ad esempio del tipo di tributo e dell’anno in cui esso è dovuto o dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e della relativa data di notifica, del verbale della polizia municipale con cui è stata notificata una contravvenzione, della sentenza della Commissione Tributaria che rigetta un ricorso, ecc.
La motivazione della cartella può limitarsi anche a richiamare un precedente atto già notificato al contribuente ma non può mai essere assente.
In mancanza della "motivazione" tutta la cartella è nulla per un vizio di sostanza e non è dovuto alcun importo.
Annullamento per prescrizione
Uno dei vizi principali e più ricorrente è la prescrizione. L'orientamento principale vuole che la prescrizione della cartella coincida con la prescrizione del del tributo riscosso ad esempio:
- 10 anni per le tasse erariali: Irpef, Iva, Irap, Ires, imposta di registro, di bollo, catastale, ipotecaria, canone Rai, contributi alla camera di commercio;
- 5 anni per le imposte locali e sanzioni: INPS, INAIL, IMU, Tasi, Tari, contravvenzioni stradali, sanzioni amministrative.
Annullamento per errori di notifica
Se il contribuente non ha mai ricevuto l’avviso di accertamento, per un difetto di notifica, non si può chiedere il pagamento e tanto meno si può fare un pignoramento se non è stata notificata correttamente.
Anche un’errore della notifica può consentire il ricorso, ma solo contro l’atto successivo a quello che si assume non essere stato notificato correttamente. Difatti, se si impugnasse l’atto non notificato si dimostrerebbe invece che esso è arrivato a destinazione e il vizio verrebbe sanato.
Annullamento per "cartella incompleta"
La cartella non deve riportare la firma del funzionario che l’ha formata ma deve necessariamente indicare il nome del responsabile del procedimento. Senza tale elemento è nulla.
Non è nulla la cartella che non indica entro quanto tempo può essere impugnata e a quale giudice rivolgersi: tuttavia, in tali ipotesi, l’eventuale errore commesso dal contribuente (ad esempio un ricorso fuori termine o al giudice incompetente) può essere sanato su disposizione del giudice.
Altri errori
Errore di notifica a soggetto non legittimato
Un vizio di sostanza, si configura se la cartella esattoriale viene effettuata a chi non è il vero debitore.
Si pensi a delle cartelle esattoriali per debiti lasciati dal defunto e inviata a chi non ha ancora dichiarato se intende accettare o meno l’eredità. Un altro caso esempio un bollo auto dovuto per un periodo di imposta successivo alla vendita del veicolo.
Estinzione del pagamento
Un altro difetto di sostanza attiene all’eventuale pagamento del debito da parte del contribuente, evidentemente non contabilizzato dall’amministrazione che, ciò nonostante, ha iscritto a ruolo il tributo e richiesto la riscossione all’esattore.
In tali casi, di solito, basta una istanza in autotutela per far sgravare la cartella illegittima.
Errori negli estremi del tributo
La cartella deve indicare il codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo è diventato esecutivo e l’anno di imposta a cui il tributo o la sanzione si riferisce.
Tali dati sono necessari anche per verificare se sono stati rispettati i termini di prescrizione e decadenza.
Sospensione del titolo
Nel caso in cui il contribuente abbia presentato opposizione contro l’avviso di accertamento e che il giudice ne abbia sospeso, in prima udienza, l’efficacia esecutiva. In tal caso, la cartella emessa successivamente – nonostante tale provvedimento giudiziale – è illegittima.
Come prescrivere la cartella esattoriale
Possiamo definire la prescrizione come "il momento in cui il debito scade" ossia il momento da cui il creditore non ha più diritto a chiedere il pagamento.
Pertanto la cartella non ha più valore e non può dar vita a un pignoramento.
Percui una volta notificata la cartella di pagamento, l’Agenzia Entrate Riscossione ha un termine predeterminato per agire; in difetto si verifica la prescrizione.
L’interruzione della prescrizione
La prescriuzione ha bisogno che si verichi un'altra condizione, difatti affinché vi sia prescrizione non vi devono essere atti interruttivi.
Nel caso dell’Agenzia Entrate Riscossione, gli atti tipici per interrompere la prescrizione dei propri crediti sono:
- la cartella di pagamento;
- l’intimazione di pagamento;
- il preavviso di fermo;
- il preavviso di ipoteca;
- un qualsiasi atto di pignoramento.
Ogni volta che il contribuente riceve una delle notifiche sopra citate, la prescrizione si interrompe: il termine, quindi, si “azzera” e ricomincia a decorrere da capo, a partire dal giorno successivo.
Quando una cartella esattoriale va in prescrizione?
I termini di prescrizione variano a seconda del tipo di debito (li elencheremo qui di seguito).
- IRPEF: Le cartelle di pagamento relativa all’IRPEF si prescrive in 10 anni.
- IVA: Le cartelle di pagamento relativa all’IVA non pagata si prescrive in 10 anni.Però, nel caso di mancato pagamento dell’IVA di somme superiori a 250.000 euro, scatta il reato di omesso versamento di IVA. Quindi, un reato tributario diventa uno penale.
- IRAP: Le cartelle esattoriali relative all’IRAP si prescrivono in 10 anni.
- Imposta di registro e ipocatastale: Le cartelle esattoriali relative all'imposta di registro ed ipocatastale rimangono fissate a 10 anni da quando è stato accertato il mancato pagamento dell’imposta.
- Multe stradali: Le violazioni del codice della strada e le altre sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni.
- Imposta sui rifiuti (TARI): Le cartelle esattoriali riguardanti la TARI, si prescrivono in 5 anni.
- ICI, IMU e Tasi: Le imposte sulla casa, come tutte le imposte regionali, si prescrivono in 5 anni. Ciò quindi vale per ICI, IMU e Tasi.
- Tosap e Tarsu: Le cartelle esattoriali Tarsu e Tosap, si prescrivono sempre in 5 anni come tutte le imposte regionali.
- Bollo auto: Il bollo auto si prescrive in 3 anni a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello del pagamento.
- Contributi INPS e INAIL: Tutti i contributi previdenziali, dovuti a INPS e INAIL, si prescrivono in 5 anni.
- Canone RAI: Il canone RAI si prescrive in 10 anni.
- Diritti della Camera di Commercio: Dieci anni di prescrizione infine anche per i diritti di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA).
Si ricorda inoltre che su alcune di queste prescrizioni se il contribuente fa ricorso e perde la causa la prescrizione diventa di 10 anni (si applica la prescrizione delle sentenze).
Quindi cosa fare se la cartella esattoriale è prescritta?
Rivolgersi ad uno specialista è fondamentale al fine di seguire i giusti passi per fare annullare la stessa.
Difatti al contrario di quello che si pensa, in genere, si contesta l'atto successivo e non la stessa cartella prescritta, è possibile fare ricorso contro la cartella prescirtta ma queste istanze non vengono quasi mai accolte. Al contrario impugnare l'atto successivo (una notifica o un pignoramento) ha un effetto maggiore e permette di chiedere l'annullamento della cartella per intervenuta prescizione.
Decadenza della cartella esattoriale
Con decadenza si intende il termine entro cui la cartella di pagamento deve essere notificata al contribuente da quando l’ente titolare del credito ha iscritto a ruolo il tributo.
L’ente titolare del credito tributario deve eseguire un’operazione che si chiama iscrizione a ruolo dove lo stesso crea un documento (il ruolo, appunto) in cui identifica con esattezza l’importo non pagato.
Sulla base di questa “attestazione” l’Esattore successivamente procede alla formazione della cartella di pagamento.
Quindi, la decadenza di una cartella di pagamento è il termine entro cui deve avvenire la prima notifica.
Decadenza Vs Prescrizione
La prescrizione è il termine massimo entro cui, dall’ultima notifica, l’Agente per la riscossione esattoriale deve agire, rinnovare la diffida all’adempimento tramite una notifica di una nuova cartella, con un intimazione di pagamento, con l’avvio di un procedimento di pignoramento o con l’iscrizione dell’ipoteca o il fermo auto.
La decadenza è il termine entro cui la cartella di pagamento deve essere notificata dal giorno dell’iscrizione a ruolo del tributo.
Nota bene, al contrario della prescrizione, nella decadenza i termini non possono essare interrotti e fatti ripartire da capo. L’unico modo per blocare la decadenza è notificare la cartella di pagamento.
Decadenza di Irpef, Iva, Irap, Ires
Decadenza delle imposte sui redditi, Iva e Irap, la cartella esattoriale deve essere notificata entro il 31 dicembre del:
- Secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo;
- Terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica;
- Quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale.
La Corte di Cassazione ha affermato che, nelle imposte d’atto, la cartella di pagamento va notificata entro l’ordinario termine di prescrizione di dieci anni.
Decadenza dei tributi locali (Ici, Imu, Tasi, Tari
La decadenza per i tributi locali come Ici, Imu, Tasi e Tari, la cartella di pagamento deve essere notificata, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Decadenza del bollo auto
Anche per il bollo auto, la decadenza è di 3 anni.
Decadenza per sentenza passata in giudicato
Se la cartella di pagamento è frutto di una sentenza passata in giudicato (il giudice ha rigettato il ricorso) vale la prescrizione di 10 anni, dato che il titolo è ma la sentenza non piu l'imposta.
La rateazione
Richiedere la rateizzazione
Dalla richiesta di rateizzazione e, finché si è in regola con i pagamenti delle rate:
- Non si è considerati inadempienti verso gli enti creditori;
- L'Agenzia delle Entrate-Riscossione non iscrive fermi o ipoteche;
- Né attiva qualsiasi altra procedura di riscossione.
Avviando il pagamento delle rate, esattamente la prima, queste determinano l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate l'importante è che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione.
In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa, la sospensione può interrompere i pagamenti delle rate ma solo dei tributi interessati, per tutta la durata del relativo provvedimento.
Rateizzazione ordinaria
Per debiti fino a 100 mila euro si può richiedere la rateizzazione presentando una domanda senza aggiungere alcuna documentazione, salvo che la Società non sia in liquidazione, e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Cosi facendo si accede automaticamente al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni).
Concorre a determinare la soglia di 100 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso.
Si può scegliere tra rate costanti o rate crescenti.
Rateizzazione straordinaria
Per debiti superiori a 100 mila euro la rateizzazione oltra alla domanda bisogna allegare i documenti che attestano la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica:
- Per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati è necessaria la certificazione relativa all’Indicatore della situazione reddituale (ISEE);
- Per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria) è necessario il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.
Se la richiesta viene accolta si accede alla rateizzazione ordinaria che, come detto in precedenza, consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni). Anche in questo caso si puo scegliere tra rate costanti o rate crescenti.
Allungamento del numero delle rate
Se non si è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo un piano ordinario in 72 rate mensili, si può ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.
Per accedere a questa misuta bisogna possedere i requisiti indicati dal decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 che stabilisce il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.
Si dovranno presentare dei documenti che attestino la comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, e in presenza delle seguenti condizioni:
- Per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
- Per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 0,5 e 1.
Proroga della rateizzazione
Se le condizioni economiche dell’impresa peggiorano e il piano di rateizzazione non è decaduto, si può chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate.
La proroga, può essere richiesta una sola volta e può essere:
- Ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate (6 anni);
- Straordinaria, fino a un massimo di 120 rate (10 anni).
Per la richiesta di proroga è necessario presentare una domanda motivata allegando alcuni documenti che attestino il peggioramento delle condizioni di difficoltà economica.
Per dimostrare l’aggravamento della condizione economica:
- I titolari di ditte individuali: in regimi fiscali semplificati devono produrre un nuovo modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) di valore inferiore, solo se sono trascorsi 12 mesi dalla precedente certificazione, diversamente è necessario documentare gli eventi che hanno determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale che non consentono di sostenere più il pagamento della dilazione in corso (improvvisa e oggettiva crisi di mercato anche di carattere locale, cessazione dell’attività della ditta individuale, ecc);
- Le altre imprese e le ditte individuali in contabilità ordinaria: devono presentare la situazione economico patrimoniale aggiornata, se rispetto alla precedente sono trascorsi almeno sei mesi.
La richiesta di proroga viene analizzata secondo i parametri dell’Indice di Liquidità (che deve essere inferiore al precedente) e dell’Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili in proroga).
Infine si specifica che a seconda che la proroga richiesta sia ordinaria o straordinaria, le rate possono essere, rispettivamente, costanti/crescenti oppure solo costanti.
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