Tutto quello che devi sapere sul pignoramento: diritti, doveri, limiti e vie d'uscita
Il pignoramento è un atto esecutivo attraverso il quale l'agenzia delle entrate-riscossione avvia l'espropriazione forzata dei beni del debitore. Si distingue in tre categorie principali: immobiliare (case, terreni), mobiliare (veicoli, oggetti preziosi) e presso terzi (stipendi, pensioni). Durante il pignoramento, il debitore mantiene l'uso dei beni pignorati diventandone custode(in alcuni casi), con l'obbligo di non danneggiarli o sottrarli. Esistono importanti limitazioni al pignoramento, in particolare per la "prima casa" quando il creditore è l'agenzia delle entrate-riscossione, e per beni essenziali come oggetti sacri, beni necessari alla vita quotidiana e strumenti di lavoro. Per lo stipendio, il pignoramento è limitato a un quinto dell'importo netto mensile. La ricerca dei beni può avvenire telematicamente o attraverso l'intervento diretto dell'ufficiale giudiziario. Per bloccare il pignoramento, il debitore ha diverse opzioni: può presentare opposizione (all'esecuzione, agli atti esecutivi o di terzo), raggiungere un accordo con i creditori, richiedere la conversione del pignoramento in rate (fino a 48 mesi) o effettuare il pagamento diretto all'ufficiale giudiziario prima della vendita dei beni.
Indice:
- Cosa è il pignoramento?
- Perchè viene effettuato il pignoramento?
- Cosa NON possono pignorarmi?
- Come avviene la ricerca e la scelta dei beni?
- Come bloccare il pignoramento?
- L’accordo con i creditori
- La conversione del pignoramento
- Effettuare il pagamento all'ufficiale giudiziario
- Cessazione di efficacia
Cosa è il pignoramento?
Il pignoramento è un atto definitivo con il quale l'agenzia delle entrate-riscossione avvia l'espropriazione forzata.
Il pignoramento è un atto esecutivo a tutti gli effetti, che si divide in tre categorie che sono definite in base al bene che si intende pignorare.
- Pignoramento Immobiliare: ha per oggetto gli immobili (es. case, ville, terreni, etc.);
- Pignoramento Mobiliare: ha per oggeto cose mobili (es. veicoli, oggetti preziosi, mobili, etc.)
- Pignoramento Presso Terzi: ha per oggetto i crediti che sono erogati da terzi (es. stipendio, pensione, etc.)
Perchè viene effettuato il pignoramento?
Il pignoramento viene utilizzato per vincolare determinati beni del debitore al fine di poter garantire al creditore una copertura sugli importi dovuti.
È un vincolo giuridico che si basa sullo scambio dei beni ma non il loro utilizzo.
Il debitore, infatti, può continuare a disporre dei beni pignorati in attesa che vi sia una disposizione da parte del giudice (assegnazione o vendita).
Il debitore, de facto, diventa custode dei beni nel caso di beni mobiliari od immobiliari ed è obligato a non deteriorare, distruggere o sottrarre i beni pignorati.
Nel caso di conti bancari, beni presso terzi o crediti dovuti al debitore (es. stipendio) questi vengono congelati dal terzo (es. datore di lavoro) che successivamente verserà al creditore. (es. Agenzia delle entrate)
Cosa NON possono pignorarmi?
Il pignoramento deve comunque rispettare gli interessi giuridicamente garantiti determinando quindi dei limiti entro i quali si può pignorare.
Limiti Pignoramento Immobiliare
Qualora il pignoramento ha come oggetto l'immobile in cui il debitore abita, altresì detta "prima casa" ci potrebbero essere dei limiti.
Esploriamo meglio quali sono i limiti che escludono la "prima" (ed unica) casa:
- L'unico creditore deve essere l'agenzia entrate-riscossione (ex. Equitalia);
- La "prima casa" deve essere l'unico immobile di cui è in possesso il debitore;
- Bisogna abitare e risiedere anagraficamente nello stesso;
- Non deve essere un abitazione di lusso o nelle categorie catastali A/8 e A/9.
Questi limiti NON valgono per un pignoramento che ha come creditore un privato. Ricordiamo che qualora il debitore avesse più immobili, la "prima casa" potrebbe essere pignorata anche dall'agenzia entrate-riscossione, ma anche in questa eventualità ci sono delle condizioni che l'agenzia deve rispettare rigorosamente.
Limiti Pignoramento Mobiliare
- Oggetti sacri legati all'esercizio del culto;
- Anello nunziale, biancheria, vestiti, tavoli e sedie per mangiare, letti, frigorifero, stufe e fornelli da cucina, utensili per la casa e il mobile che li contiene, lavatrice, cassettoni, armadi. Qualora vi fossero mobili di pregio artistico o antiquariato questi sono pignorabili;
- Combustibili e commestibili necessari per un mese di mantenimento del debitore e della sua famiglia;
- Attrezzi per la coltivazione del fondo, (pignorabili solo se non ci sono altri beni mobili, su istanza del debitore potrebbero essere esclusi se necessari all'uso del fondo);
- Beni strumentali (beni neccessari all'esercizio della professione, questi sono pignorabili entro i limiti);
- Lettere, registri e scritti di famiglia, decorazioni al valore;
- Animali da compagnia, terapeutici o di assistenza al debitore;
- Armi.
Limiti Pignoramento Presso Terzi
- Pignoramento dello stipendio:
è possibile pignorarlo entro il massimo di un quinto dell'importo mensile netto; - Pignoramento della pensione:
in misura ancor più limitata rispetto allo stipendio infatti, è possibile pignorare solo l'eccedente il minimo vitale impignorabile nella misura di un quinto (es. si sottrae il minimo vitale impignorabile alla pensione percepita e il rimanente si divide per 5); - Pignoramento dei crediti:
sussidi di maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o istituti di beneficenza, pensioni di invalidità, sussidi di grazia o di sostentamento a persone nell'elenco dei poveri.
Come avviene la ricerca e la scelta dei beni?
Ricerca telematica dei beni
Una delle eventualità previste è che il presidente del tribunale (o un giudice delegato), su richiesta del creditore, autorizzi che i beni del debitore siano ricercati con modalità telematiche.
In questo modo l'ufficiale giudiziario, ricevuto il provvedimento autorizzativo, effettua l'accesso alle banche dati degli enti previdenziali, pubbliche amministrazioni e più in generale le informazioni che possono essere utili per individuare quei beni che possono essere sottoposti ad esecuzione.
Ricerca dei beni mobili da pignorare
Supponendo che tutto l'iter del pignoramento, svolto dal creditore, sia corretto (ricordiamo che nel pignoramento mobiliare non è necessario che che il creditore notifichi al debitore un'atto scritto, infatti ricevuta la notifica del precetto il debitore vedrà intervenire direttamente l'ufficiale giudiziario) il pignoramento continua nel suo naturale decorso che vede la ricerca e l'individuazione come naturale prosecuzione dell'atto esecutivo.
Questa ricerca dei beni da pignorare avviene direttamente nella casa del debitore, in altri luoghi a lui appartenenti e può estendersi anche in luoghi non appartenti al debitore se in questi vi siano beni di cui il debitore può disporre.
L'ufficiale giudiziaro sceglie le cose che pensa che possano essere di rapida liquidazione, dando preferenza al denaro contante, oggetti preziosi, titoli di credito e in generale beni di rapida e sicura realizzazione. Al contrario l'ufficiale provvederà ad individuare e pignorare (entro i limiti del pignorabile) beni la cui somma è pari all'importo del credito precettato aumentato della metà.
Come bloccare il pignoramento?
Ci sono diversi modi per opporsi al pignoramento, alcuni che si basano su un'opposizione diretta al pignoramento altri che più semplicemente ne riconoscono la leggittimità e che quindi aiutano a corrispondere al creditore la somma dovuta.
Di seguito gli esploreremo e spiegheremo i principali metodi.
L'opposizione al pignoramento
Il pignoramento può essere "bloccato" con un opposizione.
Ci sono diverse tipologie di opposizione, la cui distinzione si basa principalmente sulle fondamenta dei motivi:
- opposizione all'esecuzione;
- opposizione agli atti esecutivi;
- opposizione di terzo all'esecuzione.
Opposizione all’esecuzione
Opponendosi all'esecuzione si contesta il diritto del creditore ad intraprendere il pignoramento contro il debitore.
I motivi che supportano questo genere di opposizione si basano sul difetto di titolo esecutivo, impignorabilità dei beni esecutati ed il difetto di legittimazione passiva dell'esecutato.
Opposizione agli atti esecutivi
In questa tipologia di opposizione il debitore non contesta la leggittimità dell'esecuzione, ma bensì le modalità in cui la procedura sia stata eseguita lamentando l'esistenza di vizi formali (vizi di notifica del titolo o del precetto).
Si sottolinea che per questo genere di opposizione i termini sono molto brevi, difatti si hanno massimo 20 giorni dal compimento del atto o dal momento in cui il soggeto ne è venuto a conoscenza
Opposizione di terzo all'esecuzione
L'opposizione di terzo non è un opposizione del debitore ma bensì di un terzo soggetto non coinvolto nell'esecuzione ma che al contempo pretende di avere la proprietà o il diritto reale sui beni pignorati al debitore.
Quindi il terzo pretende di esercitare il diritto di proprietà dei beni pignorati, che si esprieme con un opposizione all'esecuzione con ricorso, prima che il giudice disponga la vendita o l'assegnazione dei beni.
Essendo il terzo estraneo al rapporto tra il creditore ed il debitore esecutato e non potendo impedire al creditore di esercitare la procedura di esecuzione forzata, potrà far valere i propri diritti chiedendo di escludere dal pignoramento un bene che ritiene non rientri nel patrimonio del debitore.
L’accordo con i creditori
Una opportunità è quella di raggiungere un'accordo con i creditori. La proposta di accordo viene generalmente formulata dall'avvocato del debitore, che se accettata verrà formalizzata in un accordo transattivo.
Un accordo transattivo è praticamente un accordo libero e concordato dalle parti che vede il debitore versare il dovuto (o una misura ridotta se accettato dal creditore) e la correlata rinuncia alla procedura esecutiva del creaditore.
Si sottolinea che anche se vi fosse una trattativa, l'atto esecutivo di pignoramento NON viene sospeso, ma bisogna attenderne l'eventuale accettazione dello stesso da entrambe le parti.
La conversione del pignoramento
Prima che la vendita o l'assegnazione sia diposta il debitore può presentare istanza di conversione.
Con "istanza di conversione" si intende convertire in una somma di denaro pari al valore credito comprensivo: del capitale, degli interessi e delle spese.
Al contrario del pagamento all'ufficiale giudiziario, la conversione del pignormento fornisce una misura agevoltariva alla quale, se viene accettata l'istanza, il debitore può accedere.
La misura ageveolata a cui fa riferimento la conversione è la possibilità di rateizzare la somma dovuta (entro un massimo di 48 mesi), con due principali vincoli: l'istanza può essere inoltrata una sola volta e bisogna versare in cancelleria una somma non inferiore ad 1/6 dell'importo del credito.
La somma complessiva da sostituire al bene è definita dal giudice dell'esecuzione dopo un udienza con le parti con l'emissione dell'ordinanza.
Effettuare il pagamento all'ufficiale giudiziario
Individuati i beni, il passaggio successivo è la vendita o l'assegnazione.
Ma il debitore, prima che i beni a tutti gli effetti siamo pignorati, ha ancora un possibilità: versare la somma ai creditori direttamente all'ufficiale giudiziario.
Questa è l'ultima occasione per il debitore per evitare il pignoramento. La somma in denaro dovuta a questo punto é l'addizione: dell'importo del credito e delle spese di esecuzione (inclusi capitale, interessi e spese).
Cessazione di efficacia
Come sempre in ambito legale, tutto questo deve seguire delle rigorose regole e tempistiche pena la perdita di efficacia. In questo caso il pignoramento perde di efficacia se l'assegnazione o la vendita non avvenga entro 45 giorni dal suo compimento.
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