La Guida Definitiva alla Sofferenza Bancaria

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Guida alla Gestione del Debito Bancario

La sofferenza bancaria rappresenta una condizione critica in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, si trova in uno stato di indebitamento tale da spingere l'istituto di credito a segnalarlo alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Questa situazione deriva generalmente da un precedente incaglio bancario non risolto e comporta serie conseguenze, tra cui la potenziale preclusione all'accesso al credito futuro. Per affrontare questa situazione, esistono diverse soluzioni che variano in base alla gravità e allo stadio del problema. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la possibilità di rinegoziare i mutui ipotecari, permettendo il passaggio da tasso variabile a fisso per chi soddisfa specifici requisiti. Il saldo e stralcio rappresenta un'opportunità di accordo tra debitore e creditore per risolvere bonariamente il debito con uno sconto sulla somma totale. In caso di atti esecutivi come ipoteche o pignoramenti, è possibile presentare opposizione per contestarne la regolarità formale. La conversione del pignoramento permette di versare 1/6 della somma precettata prima dell'ordinanza di vendita. Infine, la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, nota come "legge salva-suicidi", offre diverse procedure per risanare la situazione debitoria basandosi sulle effettive possibilità del debitore. Quest'ultima, seppur rappresenti una soluzione importante, viene considerata come "ultima spiaggia" per la sua complessità e le tempistiche di risoluzione.

Cosa è la Sofferenza Bancaria?

Con il termine sofferenza Bancaria si indica quella condizione in cui una persona fisica o giuridica si trova in uno stato di indebitamento e difficoltà tale che spinge la Banca/Finanziaria (più in generale l’istituto di credito che ha erogato le somme in favore del soggetto) ad effettuare una segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.

Cosa succede se sono in Sofferenza Bancaria?

La sofferenza bancaria deriva da un precedente incaglio bancario, condizione nella quale il debitore non è ancora in sofferenza bancaria ma riceve un richiamo da parte della Banca/Finanziaria che chiede di onorare i propri debiti.
Se l’incaglio bancario non viene risolto, tramite il pagamento o una proposta transattiva da parte del debitore, la situazione di incaglio diventa sofferenza bancaria con annessa segnalazione alla Centrale Rischi.
Con la segnalazione alla centrale rischi al debitore viene ufficializzata la situazione, e dalla Banca d’Italia viene comunicato a tutti gli istituti di credito con cui il soggetto ha rapporti, della grave condizione economica del cliente.
Conseguentemente gli istituti possono eventualmente prendere le adeguate misure al fine di rientrare i crediti sospesi con lo stesso.
Va da sé che una situazione di sofferenza bancaria, se non risolta, potrebbe precludere un futuro accesso al credito con qualunque istituto/finanziaria.

Come risolvere la Sofferenza Bancaria?

È molto importante comprendere a che stadio sia la situazione: se si è appena entrati in sofferenza, se si è ancora in incaglio bancario o se si è già passati già alla riscossione.
Ovviamente se si è in uno stadio primordiale, come l’incaglio bancario è meglio, si ha più tempo per agire e soprattutto non sono state addebitate le spese di riscossione che vengono aggiunte quando scatta la fase riscossiva.
In ogni caso, qualunque sia lo stato, esistono diverse soluzioni per risolvere il problema. Si va da soluzioni più semplici e rapide a quelle più drastiche e lunghe, che devono essere valutate necessariamente caso per caso.

Quali sono le soluzioni?

Le principali sono:

  • La Rinegoziazione delle Rate dei Mutui ipotecari;
  • Il Saldo e Stralcio bancario;
  • L’opposizione agli atti esecutivi (Ipoteca o Pignoramento);
  • Conversione del pignoramento;
  • La Legge 3 / 2012 anche detta Sovraindebitamento.


Analizziamole meglio nel Dettaglio.

La Rinegoziazione delle Rate

Con la Legge di Bilancio 2023 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre (Legge n.197/2022) si stabiliscono le modalità per poter rinegoziare i mutui ipotecari fino al termine del contratto stipulato permettendo all’utente di passare da un tasso variabile stipulato ad un tasso fisso.
I beneficiari di tale agevolazione sono coloro i quali hanno contratto mutui ipotecari per l’acquisto o la ristrutturazione della propria abitazione e in più devono avere altre caratteristiche come:


  • Un importo originario inferiore a 200.000 euro;
  • Tasso e rata variabile per tutto il contratto;
  • Stipula del contratto ante 01.01.2023;
  • ISEE (al momento della rinegoziazione) inferiore a 35.000 euro;
  • Non aver avuto ritardi nel pagamento delle rate, salvo diversi accordi.


I termini della rinegoziazione principalmente consistono nella messa in atto del tasso fisso, tasso che viene calcolato sommando lo spread originario, ed il minore tra: IRS a 10 anni e l’IRS pari alla durata residua del mutuo.
Oltre alla rimodulazione, con questa legge, si potrà modificare anche la durata sia accorciando lo stessa che allungare le rate residue fino ad altri 5 anni (le rate residue non devono superare i 25 anni)
Questa procedura ha come termine ultimo il 31 dicembre 2023.

Il Saldo e Stralcio Bancario

Il saldo e stralcio è un accordo tra un debitore e un creditore, finalizzato alla risoluzione bonaria di un debito sviluppatosi nel tempo con una banca o un altro ente creditizio.
Con il saldo e stralcio il creditore concede al debitore uno sconto sulle somme totali a fronte di un pagamento, solitamente una tantum.
Non esiste una procedura standard o una percentuale fissa di decurtazione del debito, ma si cerca di conciliare le possibilità del debitore con le richieste del creditore sulla percentuale da scontare e sulle modalità e termini del rientro dei fondi.
Quindi in sintesi il procedimento è: un accordo stragiudiziale nel quale il debitore versa una parte ridotta del debito originario (saldo) e, a fronte del pagamento, il creditore rinuncia al suo credito residuo in via definitiva (stralcio).
Questo procedimento è utilizzato in tutte quelle situazioni in cui il debitore si trova in una situazione di sofferenza economica e dimostra di avere determinati requisiti per avvalorare la condizione economica difficoltosa tra cui: un ISEE inferiore a 20 mila euro, chi ha avviato la procedura di liquidazione della Legge 3 2012, chi non può subire un pignoramento presso terzi, chi non possiede beni mobili e/o immobili pignorabili, chi percepisce una pensione entro i limiti del minimo vitale impignorabile.
Il processo di negoziazione non è regolamentato e le percentuali di saldo e stralcio variano ampiamente, dal diniego totale del creditore fino all’80% di sconto in casi molto critici e limite.
Si deve tener conto che essendo una trattativa di negoziazione ovviamente si deve cercare un giusto compromesso, una mediazione, per evitare che il creditore rifiuti la proposta negoziale di saldo e stralcio e si pregiudichi la stessa procedura.

L’opposizione agli atti esecutivi (Ipoteca o Pignoramento)

Con opposizione agli atti esecutivi si definisce il procedimento dell'opposizione agli atti esecutivi (es. Ipoteche e/o pignoramenti) che consente al debitore, al terzo proprietario o al destinatario di un atto di esecuzione di contestare la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, nonché i singoli atti del processo esecutivo, al fine di verificare la loro legittimità formale e ottenere l'annullamento degli atti viziati.
Possiamo distinguere due tipi principali di opposizione: l'opposizione all’esecuzione e l’opposizione agli atti esecutivi.

L'opposizione all'esecuzione consente di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione o la legittimità giuridica della pretesa coattiva. Ciò può riguardare la legittimazione attiva o passiva dell'esecuzione, la sentenza provvisoriamente esecutiva che venga riformata in appello, il titolo che non sia dotato di esecutività o il diritto che si sia estinto o modificato dopo la formazione del titolo esecutivo.

D'altra parte, l'opposizione agli atti esecutivi permette di contestare le modalità con cui il creditore ha agito in fase esecutiva, come le irregolarità relative al precetto e alla notifica dello stesso e del titolo esecutivo, o le invalidità, inopportunità e irregolarità formali degli atti esecutivi diversi dal precetto e dal titolo esecutivo.
Che sia Ipoteca o Pignoramento, ci sono oltre che vizi e legittimità di richieste anche altri limiti dettati dallo strumento che si decide di usare.
Ad esempio nel caso di pignoramento presso terzi della pensione questa può avvenire solo sulla parte eccedente il minimo vitale impignorabile o nel caso di un pignoramento dei beni mobili ci sono determinati beni che non possono essere pignorati come ad esempio fedi nuziali, beni strumentali o animali da compagnia.

La Conversione del Pignoramento

Il debitore, prima della emissione della ordinanza di vendita e/o di assegnazione, può convertire il pignoramento versando una somma corrispondente a 1/6 la somma precettata.
A livello operativo è necessario emettere assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva e depositarlo presso la cancelleria del giudice della esecuzione.
Il G.E. autorizzerà la conversione del pignoramento in un numero di rate ritenute congrue rispetto all’ammontare del debito.

La Legge 3 / 2012 anche detta Sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è una situazione in cui un soggetto non è in grado di adempiere ai propri obblighi economici e finanziari, compresi i pagamenti di finanziamenti, imposte e tributi.
La Legge n.3/2012, detta anche legge salva-suicidi, è stata introdotta per consentire ai debitori sovraindebitati di risanare la propria situazione pagando in base alle proprie possibilità.
La legge è applicabile a persone fisiche, consumatori, artigiani, aziende agricole, start-up innovative, enti del terzo settore, professionisti e imprese non fallibili.
Nella procedura di sovraindebitamento, quasi tutti i tipi di debiti possono essere inclusi, esclusi i debiti di mantenimento, come gli alimenti al coniuge e i debiti di risarcimento extracontrattuale.
Con la Legge 3 Il debitore potrebbe ottenere la cancellazione di una parte significativa del debito, detta esdebitazione del sovraindebitato, e il blocco di azioni esecutive come i pignoramenti.
La Legge 3 2012 si compone di diverse procedure tra cui l'accordo di composizione della crisi e ristrutturazione, il piano del consumatore, la liquidazione del patrimonio del debitore e l'esdebitazione del debitore incapiente. A seguito di un'attenta valutazione da parte di un esperto di questa procedura viene scelto con il cliente il percorso migliore da intraprendere.

Si sottolinea e rimarca che la Procedura di Sovraindebitamento è praticamente “ l’ultima spiaggia ” e le sue lungaggini e complessità (al contrario di come spesso sponsorizzato da determinati consulenti senza scrupoli come una procedura semplice ed indolore) la rendono vantaggiosa solo in casi critici ed al limite e solo dopo un'attenta valutazione e informazione dell’utente che decide di intraprenderla, informazioni sia dal punto di vista di dispendio economico, di tempo che la stessa richiede e, nel caso della liquidazione del patrimonio, anche dei beni che dovranno essere ceduti al fine di liberarsi dalla condizione di sovraindebitamento.

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