Pignoramento Conto Corrente: Procedura, Effetti e Tempistiche
Come Funziona il Blocco del Conto e Cosa Può Fare il Debitore
Immediata
Se ti hanno notificato un pignoramento conto corrente, il blocco delle somme è immediato: nessun prelievo, nessun bonifico, nessuna operazione. Le conseguenze possono essere gravi, soprattutto quando sul conto confluiscono stipendio o pensione. La legge prevede però limiti precisi di pignorabilità e strumenti di difesa — dalla rateizzazione che sblocca il conto con la prima rata, all'opposizione entro 20 giorni per contestare vizi formali.
Il pignoramento conto corrente è una forma di espropriazione presso terzi: il creditore aggredisce le somme depositate in banca dal debitore. Può attivarlo un creditore privato con titolo esecutivo — decreto ingiuntivo, sentenza, cambiale — oppure l'Agenzia Entrate Riscossione per debiti fiscali non pagati. Le due procedure seguono regole molto diverse.
Nella procedura pignoramento conto ordinaria, il creditore notifica il precetto e poi l'atto di pignoramento a debitore e banca tramite l'ufficiale giudiziario. La banca blocca le somme e rende la dichiarazione terzo entro 10 giorni. Il creditore deve iscrivere a ruolo entro 30 giorni e chiedere l'assegnazione somme entro 45, pena la decadenza. Il Giudice Esecuzione emette l'ordinanza finale.
L'Agenzia Entrate Riscossione procede invece con il pignoramento diretto conto, disciplinato dal D.P.R. 602/1973: nessun giudice, nessuna udienza. La banca deve trasferire entro 60 giorni dalla notifica le somme già presenti sul conto al momento dell'atto. Un conto a saldo zero non è al sicuro: anche gli accrediti successivi vengono catturati e girati all'Agente della riscossione alle rispettive scadenze.
Il blocco conto corrente scatta immediatamente dalla notifica pignoramento. L'importo pignorato corrisponde al credito maggiorato secondo scaglioni di legge. Le somme derivanti da pignoramento stipendio o pignoramento pensione già presenti sul conto sono protette fino al triplo dell'assegno sociale (€1.616,07 nel 2025). Solo la parte eccedente è aggredibile. Per il conto cointestato, il creditore può pignorare solo la quota del debitore (presunzione 50%).
La durata del pignoramento bancario varia: 60 giorni nel pignoramento esattoriale, da 2 a 6 mesi in quello ordinario. Con opposizioni, i tempi possono superare l'anno.
Il debitore con il conto pignorato ha diverse opzioni. Il pagamento integrale chiude l'esecuzione forzata conto corrente. La rateizzazione debito con AdER — fino a 84 rate con richiesta semplice (autocertificazione), fino a 120 rate con documentata difficoltà economica — sblocca il conto dalla prima rata. L'opposizione pignoramento va proposta entro 20 giorni per vizi formali. Le procedure di sovraindebitamento, previa concessione delle misure protettive da parte del giudice, sospendono tutte le procedure esecutive.
Il fattore decisivo è il tempo. Il debitore ha 20 giorni per contestare l'atto e 60 giorni prima che le somme vengano trasferite ad AdER. Superati questi termini, le opzioni si riducono e il recupero delle somme già versate diventa molto più complesso.
Il pignoramento del conto corrente è una forma di espropriazione presso terzi che consente al creditore di aggredire le somme depositate presso la banca. La procedura coinvolge tre soggetti — creditore procedente, debitore e istituto bancario — e richiede un titolo esecutivo valido. È disciplinata dagli artt. 543 e seguenti del codice di procedura civile.
Il pignoramento conto corrente rientra nel più ampio quadro del pignoramento, che rappresenta lo strumento con cui il creditore soddisfa coattivamente il proprio credito sui beni del debitore. A differenza del pignoramento immobiliare e dell'espropriazione immobiliare, che colpiscono proprietà e fabbricati, l'espropriazione presso terzi ha per oggetto i crediti che il debitore vanta nei confronti della banca — cioè le somme depositate sul conto.
Il meccanismo è trilaterale: il creditore procedente notifica l'atto di pignoramento sia al debitore sia alla banca, che assume il ruolo di terzo pignorato. La banca non è parte nel rapporto debitorio originario, ma detiene materialmente le somme del debitore e, dalla notifica, diventa custode delle somme vincolate.
Il presupposto inderogabile è il possesso di un titolo esecutivo — un documento che attesti un credito certo, liquido ed esigibile. Può trattarsi di un decreto ingiuntivo non opposto entro 40 giorni dalla notifica, di una sentenza di condanna, di cambiali o assegni, oppure di un contratto di mutuo notarile. Nel caso dei debiti fiscali, il titolo è la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia Entrate Riscossione. Al titolo segue la notifica del precetto, che concede al debitore 10 giorni per il pagamento spontaneo prima dell'avvio delle procedure esecutive.
La procedura non va confusa con il sequestro preventivo, misura cautelare che mira a preservare i beni in attesa di un giudizio e non ha finalità espropriativa. Non va confusa neppure con il fermo amministrativo, che colpisce i veicoli senza aggredire direttamente le somme bancarie.
L'esecuzione forzata conto corrente è invece finalizzata alla soddisfazione diretta del credito attraverso il recupero crediti dalle disponibilità bancarie del debitore. Il pignoramento immobiliare, ad esempio, segue un iter più lungo e complesso, con perizia, vendita all'asta e distribuzione del ricavato — e per la prima casa il Fisco incontra specifici limiti di legge. Anche la voluntary disclosure, in quanto strumento di regolarizzazione fiscale preventiva, opera su un piano del tutto diverso rispetto all'esecuzione forzata.
Il pignoramento del conto può essere attivato da due categorie di soggetti: i creditori privati — banche, finanziarie, fornitori — muniti di titolo esecutivo, e l'Agenzia Entrate Riscossione per la riscossione coattiva di debiti fiscali, contributivi e sanzioni iscritte a ruolo. Le due procedure seguono regole profondamente diverse per tempi, soggetti coinvolti e ruolo del giudice.
Il creditore privato deve seguire la procedura ordinaria prevista dal codice di procedura civile: ottenere un titolo esecutivo, notificare il precetto, e solo dopo procedere con il pignoramento presso terzi tramite l'ufficiale giudiziario. Il Giudice Esecuzione sovrintende la fase di assegnazione somme. Il decreto ingiuntivo è il titolo più comune nel recupero crediti tra privati.
L'Agenzia Entrate Riscossione dispone invece di una procedura semplificata di riscossione coattiva che non richiede autorizzazione giudiziaria: il pignoramento diretto conto corrente ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. I conti correnti pignorati per debiti fiscali seguono un binario amministrativo in cui la banca versa le somme direttamente all'ente, senza udienza né ordinanza del giudice.
Il pignoramento bancario segue una sequenza obbligatoria: il creditore notifica il precetto, poi l'atto di pignoramento a debitore e banca; la banca blocca le somme e rende la dichiarazione del terzo; il creditore iscrive a ruolo la procedura; il Giudice Esecuzione emette l'ordinanza di assegnazione somme. Ogni passaggio ha un termine specifico il cui mancato rispetto può determinare l'inefficacia dell'intera procedura.
La procedura pignoramento conto inizia con la notifica del precetto al debitore, che ha 10 giorni per pagare spontaneamente. Il precetto ha efficacia di 90 giorni: se il creditore non avvia il pignoramento entro questo termine, deve notificarne uno nuovo.
Il creditore deve iscrivere a ruolo la procedura pignoramento conto entro 30 giorni dalla restituzione dell'atto da parte dell'ufficiale giudiziario, depositando contestualmente le copie conformi di titolo esecutivo, precetto e atto di pignoramento, con attestazione del difensore (art. 543, comma 4, c.p.c.). È un termine di decadenza perentorio: il mancato rispetto determina l'inefficacia del pignoramento e la banca deve sbloccare il deposito somme pignorate. La Cassazione (sez. III, n. 28513/2025) ha chiarito che la mancata attestazione di conformità comporta un'inefficacia non sanabile ex post.
L'istanza assegnazione deve essere presentata dopo il decorso di almeno 10 giorni e prima di 45 giorni dal pignoramento. Il Giudice Esecuzione fissa l'udienza ed emette l'ordinanza di assegnazione somme — provvedimento che trasferisce la titolarità del credito al creditore in forma pro solvendo. L'esecuzione forzata conto corrente nella procedura ordinaria si conclude con il versamento ai creditori delle somme assegnate: la banca esegue il pagamento in favore del creditore sulla base dell'ordinanza.
Le fasi dell'espropriazione presso terzi sul conto sono: notifica del precetto, notifica pignoramento a debitore e banca, blocco immediato delle somme, dichiarazione della banca, iscrizione a ruolo, udienza davanti al Giudice Esecuzione e ordinanza di assegnazione somme. Ogni passaggio ha un termine specifico, il cui mancato rispetto può determinare l'inefficacia dell'intera procedura.
Per i tempi della procedura ordinaria si rimanda al §5 "Quanto Dura". L'espropriazione presso terzi si rivela comunque più rapida rispetto al pignoramento immobiliare, che richiede perizie, vendita all'asta e distribuzione del ricavato.
Il pignoramento diretto conto corrente da parte dell'Agenzia Entrate Riscossione (AdER) segue una procedura radicalmente diversa da quella ordinaria, disciplinata dall'art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. L'esecuzione forzata conto corrente in ambito esattoriale non richiede alcun intervento del giudice: AdER notifica direttamente alla banca e al debitore un atto che tiene luogo sia del pignoramento sia dell'ordinanza di assegnazione.
I presupposti della riscossione coattiva sono la notifica di una cartella pagamento e il decorso di 60 giorni senza pagamento, sospensione o rateizzazione. Se tra la notifica della cartella e l'avvio dell'esecuzione è trascorso più di un anno, AdER deve prima notificare un avviso di intimazione ad adempiere, concedendo ulteriori 5 giorni per il pagamento spontaneo (art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973). Per i debiti fiscali di importo fino a €1.000, è prevista una comunicazione preventiva con attesa di 120 giorni.
Dalla notifica alla banca scatta il blocco immediato del conto. La banca non deve rendere dichiarazione formale né comparire in udienza: deve semplicemente congelare le somme e trasferirle direttamente ad AdER. I tempi dipendono però dal tipo di somma: per quelle già maturate al momento della notifica, il trasferimento avviene entro 60 giorni; per le somme che matureranno successivamente (ad esempio stipendi o accrediti futuri), il versamento segue le rispettive scadenze. Non è prevista assegnazione somme da parte del giudice — il versamento ai creditori avviene in via amministrativa. Il pignoramento diretto conto è un meccanismo interamente stragiudiziale, che si distingue nettamente dalle procedure esecutive ordinarie.
L'avviso intimazione e la cartella pagamento notificata sono i presupposti formali imprescindibili per la legittimità del pignoramento esattoriale. Per il rimedio della rateizzazione e i suoi effetti sul pignoramento si rimanda al §6.
L'Agenzia Entrate Riscossione procede al pignoramento diretto del conto senza passare dal giudice. Notifica un ordine di pagamento alla banca e al debitore; la banca deve trasferire ad AdER le somme già presenti sul conto entro 60 giorni dalla notifica, mentre per gli accrediti futuri (come stipendi o pensioni) il versamento avviene alle rispettive scadenze, man mano che maturano. Il meccanismo scatta solo se nel frattempo il debitore non ha pagato, ottenuto rateizzazione o sospensione giudiziale. La riscossione coattiva si chiude in via amministrativa, senza udienza né ordinanza di assegnazione.
I presupposti sono due: la cartella pagamento notificata e non pagata da almeno 60 giorni, oppure — se la cartella risale a più di un anno — la notifica dell'avviso intimazione con ulteriori 5 giorni per il pagamento spontaneo. L'art. 72-bis D.P.R. 602/73 configura l'atto come ordine di pagamento diretto al terzo pignorato, che tiene luogo dell'intero iter previsto dal codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi.
Nel pignoramento esattoriale sì. La Cassazione (sez. III, n. 28520/2025) ha chiarito il funzionamento dell'art. 72-bis: il termine di 60 giorni dalla notifica riguarda le somme già maturate a quella data, mentre gli accrediti futuri restano vincolati alle rispettive scadenze. Anche un conto a saldo zero al momento della notifica resta quindi esposto al pignoramento sugli importi che vi affluiranno successivamente.
Le conseguenze pratiche sono rilevanti: stipendio, pensione e qualsiasi altro accredito che entra nei conti correnti pignorati durante i 60 giorni vengono catturati fino a concorrenza del debito. Nel pignoramento ordinario, invece, se il saldo è pari a zero la banca dichiara di non essere debitor debitoris e la procedura si chiude come infruttuosa — salvo che accrediti successivi riportino il conto in attivo, nel qual caso le somme diventano automaticamente soggette al vincolo.
Quando scatta il pignoramento, la banca congela immediatamente le somme disponibili sul conto. Il debitore non può effettuare operazioni in uscita sull'importo vincolato. Il blocco conto corrente riguarda il credito precettato maggiorato secondo gli scaglioni di legge. L'indisponibilità del saldo disponibile persiste fino all'ordinanza di assegnazione o, nel pignoramento esattoriale, fino al trasferimento delle somme ad AdER.
Il trattamento delle somme presenti sul conto pignorato dipende dalla loro origine e dal momento dell'accredito. Per gli stipendi e le pensioni accreditati prima della notifica del pignoramento, la legge tutela un importo minimo impignorabile parametrato all'assegno sociale, nella misura prevista dalla normativa vigente. Solo la parte eccedente questa soglia è pignorabile.
Per gli accrediti successivi alla notifica, si applicano i limiti di pignoramento ordinari: 1/5 dello stipendio per creditori privati, con scaglioni ridotti per AdER (1/10 fino a €2.500, 1/7 tra €2.500 e €5.000, oltre €5.000 si applica il limite dell'art. 545, quarto comma, c.p.c. — art. 72-ter, D.P.R. 602/1973).
Stipendio e pensione, una volta confluiti nel conto corrente, perdono la qualifica retributiva e diventano somme impignorabili solo nei limiti del cosiddetto "tesoretto" — il triplo dell'assegno sociale. Oltre quella soglia, il denaro è aggredibile come patrimonio ordinario. Quali somme si possono pignorare dipende dunque dal momento dell'accredito e dalla natura della somma, con regole articolate che trovano approfondimento nella guida dedicata alle somme impignorabili su conto.
I limiti di pignoramento si applicano anche ai conti correnti che ricevono accrediti da pignoramento dello stipendio o della pensione: per gli accrediti successivi, la trattenuta non può superare 1/5 nel caso dei creditori privati (e dei tributi dovuti a Stato, province e comuni), mentre in caso di concorso simultaneo di più cause di pignoramento la trattenuta complessiva non può superare la metà dell'ammontare delle somme dovute a titolo di stipendio (art. 545 c.p.c.). Il pignoramento del conto in presenza di stipendio prevede limiti e tutele specifiche che dipendono dalla fascia di reddito del debitore.
Merita attenzione il fido bancario: la disponibilità da apertura di credito non ancora utilizzata rappresenta un credito futuro ed eventuale, quindi non pignorabile. Un conto con saldo negativo non offre somme aggredibili, ma — come visto — nel pignoramento esattoriale delle somme gli accrediti successivi vengono comunque catturati. Chi ha emesso assegni prima del blocco conto corrente rischia il protesto e le relative sanzioni amministrative.
Il vincolo custodia — distinto dal sequestro preventivo, che ha finalità cautelare — impone alla banca di mantenere il deposito somme pignorate immobilizzato per l'intera durata della procedura. Il minimo vitale garantito sul conto tutela il debitore dalle conseguenze più gravi del pignoramento bancario.
Il blocco scatta istantaneamente dalla notifica dell'atto di pignoramento alla banca. L'istituto congela il saldo disponibile entro i limiti dell'importo precettato maggiorato. Non è necessario un provvedimento del giudice: il vincolo custodia sorge automaticamente dalla notifica. Da quel momento, nessuna operazione in uscita è consentita sulle somme vincolate, mentre le entrate continuano ad affluire normalmente.
La notifica pignoramento avviene contestualmente al debitore e alla banca tramite l'ufficiale giudiziario nella procedura ordinaria (art. 543 c.p.c.), o direttamente da AdER per il pignoramento esattoriale. In entrambi i casi, il blocco è immediato. Se il creditore può pignorare più conti in diversi istituti, il vincolo si attiva su ciascun conto alla rispettiva notifica — il pignoramento può quindi colpire tutti i rapporti bancari del debitore simultaneamente. Il pignoramento del conto è opponibile dal momento della notifica e qualsiasi atto dispositivo successivo sulle somme vincolate è inopponibile al creditore.
La durata del pignoramento conto corrente dipende dal tipo di procedura. Nel pignoramento esattoriale, il ciclo si chiude in 60 giorni dalla notifica. Nel pignoramento ordinario, il conto pignorato resta bloccato dall'atto di pignoramento fino all'ordinanza di assegnazione del Giudice Esecuzione — mediamente 2-6 mesi, anche di più in caso di opposizioni. Il pignoramento del conto non ha una durata fissa ma varia in funzione della complessità e del tipo di creditore.
Nella procedura ordinaria di espropriazione presso terzi, il conto pignorato resta vincolato per l'intera durata del processo esecutivo. In assenza di opposizioni, il pignoramento conto corrente si risolve mediamente in 2-6 mesi. Nei casi più complessi, con dichiarazione terzo contestata o interventi di altri creditori, i tempi si estendono oltre i 6 mesi, arrivando anche a 8-12 mesi. Se il debitore propone opposizione pignoramento, i conti correnti pignorati possono restare bloccati per 6 mesi o più.
Per il pignoramento delle somme da parte di AdER, la tempistica è rigida: 60 giorni dalla notifica alla banca (art. 72-bis D.P.R. 602/73), al termine dei quali le somme vengono trasferite automaticamente. Il termine 60 giorni è perentorio e costituisce sia la finestra di cattura per gli accrediti sia il periodo entro cui il debitore deve reagire.
Il termine decadenza per l'istanza assegnazione resta fissato in 45 giorni dal compimento del pignoramento: se il creditore non agisce entro tale termine, le procedure esecutive perdono efficacia e il saldo viene sbloccato. Il creditore può aggredire contemporaneamente più rapporti bancari: la procedura pignoramento conto può colpire tutti gli istituti presso cui il debitore detiene disponibilità, con il pignoramento esteso a tutti i conti, che segue regole specifiche di coordinamento tra più procedure. L'assegno sociale resta il parametro di riferimento per calcolare le soglie di impignorabilità, rivalutato annualmente dall'INPS.
Il debitore che si trova con il conto pignorato dispone di diversi strumenti per reagire, ciascuno con presupposti, tempi e conseguenze diverse.
Il primo è il pagamento integrale del debito, che determina la chiusura dell'esecuzione forzata conto corrente e lo sblocco del conto. Per i debiti fiscali, la rateizzazione debito con AdER — fino a 84 rate mensili su semplice richiesta, o fino a 120 rate con documentazione della difficoltà economica (rateizzazione straordinaria), con importo minimo di €50 ciascuna — produce un effetto immediato: il pagamento della prima rata estingue i pignoramenti in corso e sblocca il conto pignorato, purché non sia già intervenuta l'assegnazione definitiva. La rateizzazione debito rappresenta lo strumento più rapido per ottenere lo sblocco in ambito esattoriale.
Chi si trova in una situazione di sovraindebitamento strutturale — debiti multipli superiori al patrimonio e al reddito disponibile — può accedere alle procedure della L. 3/2012 e del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi). Con il deposito della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi, ai sensi delle disposizioni del Codice della Crisi, il debitore può chiedere misure protettive che vietano ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul suo patrimonio. Quando il debitore inserisce questa richiesta nella domanda, la sospensione opera secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge. Il piano del consumatore non richiede il consenso dei creditori e può condurre alla cancellazione dei debiti residui. La sospensione delle procedure esecutive, una volta operante, si estende a tutti i conti correnti pignorati, indipendentemente dal tipo di creditore.
La prima azione è verificare la legittimità dell'atto: controllare che esista un titolo esecutivo valido, che il precetto sia stato correttamente notificato e che gli importi rispettino i limiti di pignorabilità. Se emergono vizi formali, l'opposizione pignoramento va proposta entro 20 giorni. Per i debiti fiscali, la rateizzazione con pagamento della prima rata sblocca immediatamente il conto. Nei casi più gravi, la procedura di sovraindebitamento blocca tutte le procedure esecutive in modo automatico, dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, senza bisogno di un provvedimento del giudice.
Il pignoramento presso terzi — nella procedura ordinaria e in quella esattoriale — condivide lo stesso nodo critico: i termini. Il blocco conto corrente produce però conseguenze opposte a seconda della procedura. Nel pignoramento ordinario, è il creditore che rischia — se non iscrive a ruolo entro 30 giorni o non presenta l'istanza di assegnazione entro 45, il pignoramento decade e la banca sblocca il conto. Nel pignoramento esattoriale, è il debitore a subire le conseguenze dell'inerzia: decorsi i 60 giorni, la banca trasferisce automaticamente le somme ad AdER senza che serva un provvedimento giudiziario.
Il discrimine principale è il tipo di creditore. Nell'esecuzione forzata conto corrente promossa dall'Agenzia Entrate Riscossione non sono previsti giudice, udienza né ordinanza di assegnazione: il debitore ha 60 giorni per reagire — pagamento, rateizzazione o opposizione — prima che il meccanismo operi automaticamente. La rapidità della procedura semplificata impone al debitore un'attivazione altrettanto rapida.
I 20 giorni dalla notifica dell'atto per l'opposizione agli atti esecutivi e i 60 giorni per il pignoramento esattoriale definiscono il perimetro entro cui tutte le opzioni del debitore restano aperte. Oltre quelle soglie, gli strumenti si riducono progressivamente e il recupero delle somme già trasferite al creditore diventa significativamente più complesso.
Visualizza le differenze principali in sintesi
| Caratteristica | Pignoramento Ordinario (creditore privato) | Pignoramento Esattoriale (AdER) |
|---|---|---|
| Titolo richiesto | Titolo esecutivo (decreto ingiuntivo, sentenza, cambiale, mutuo notarile) | Cartella di pagamento notificata e non pagata entro 60 giorni |
| Ruolo del giudice | Giudice dell'Esecuzione sovrintende la fase di assegnazione somme | Nessun giudice, nessuna udienza — procedura interamente stragiudiziale |
| Passaggi obbligatori | Precetto → Pignoramento → Dichiarazione terzo → Iscrizione a ruolo → Istanza assegnazione → Ordinanza | Notifica diretta alla banca e al debitore (l'atto tiene luogo di precetto, pignoramento e ordinanza) |
| Durata tipica | 2-6 mesi; fino a 8-12 mesi in caso di opposizioni | 60 giorni dalla notifica (termine perentorio e automatico) |
| Conto a saldo zero | Procedura chiusa come infruttuosa; gli accrediti futuri non sono automaticamente vincolati | Gli accrediti successivi alla notifica vengono catturati e trasferiti ad AdER alle rispettive scadenze |
| Rischio di decadenza | A carico del creditore: iscrizione a ruolo entro 30 gg, istanza assegnazione entro 45 gg | A carico del debitore: decorsi 60 gg le somme sono trasferite automaticamente senza provvedimento |
| Strumento di sblocco principale | Pagamento integrale o opposizione entro 20 giorni per vizi formali | Rateizzazione con AdER: il conto si sblocca dal pagamento della prima rata |
Autore dell'Articolo
Avv. Donato è un avvocato tributarista specializzato nella difesa dei contribuenti contro gli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate. Con anni di esperienza nel contenzioso tributario, offre consulenza strategica per la risoluzione delle controversie fiscali attraverso strumenti di deflazione come l'accertamento con adesione e la mediazione tributaria.
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