Irreperibilità Relativa e Assoluta: Procedura e Differenze
Come Funziona la Notifica Quando il Destinatario Non Si Trova
Immediata
Se hai scoperto l'esistenza di una cartella di pagamento solo dopo un fermo amministrativo o un pignoramento, è possibile che la notifica sia avvenuta per irreperibilità — senza che tu ne fossi a conoscenza. La legge prevede due procedure diverse, relativa e assoluta, con regole e tempistiche che incidono direttamente sui tuoi diritti di difesa. Un errore nella procedura seguita dal messo notificatore può rendere nulla l'intera notifica e riaprire i termini per impugnare.
Quando una cartella di pagamento o un atto tributario non possono essere consegnati direttamente, la legge prevede due procedure alternative di notifica per irreperibilità, con regole e tempistiche diverse. La differenza tra irreperibilità relativa e assoluta dipende da un elemento chiave: se l'indirizzo di residenza del contribuente è noto oppure no.
Il domicilio fiscale è il punto di partenza di ogni procedura. Per le persone fisiche corrisponde al comune di residenza anagrafica. Da qui il messo notificatore verifica se il destinatario è temporaneamente assente oppure non più rintracciabile nel comune.
L'irreperibilità relativa si verifica quando l'indirizzo è conosciuto ma il destinatario risulta assente nelle ore legali e nessun consegnatario abilitato può ricevere l'atto. La procedura prevista per l'irreperibilità relativa impone tre adempimenti: deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione in busta chiusa sigillata e invio di una raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica si perfeziona con la ricezione della raccomandata o, in mancanza, decorsi 10 giorni dalla spedizione.
L'irreperibilità assoluta scatta quando nel comune del domicilio fiscale non esiste più alcuna abitazione, ufficio o azienda riconducibile al contribuente. La procedura, disciplinata dal D.P.R. 600/1973, prevede il deposito in casa comunale e l'affissione all'albo del comune. Non è richiesta la raccomandata informativa. La notifica si perfeziona all'ottavo giorno successivo all'affissione. Prima di dichiarare l'irreperibilità assoluta, il messo notificatore deve svolgere ricerche effettive e documentarle nella relata di notifica.
Il criterio pratico per distinguere le due situazioni sta nella relata: se il messo trova l'abitazione chiusa ma esistente, si tratta di irreperibilità relativa. Se accerta che non esiste più alcun recapito del destinatario, si configura quella assoluta. Applicare la procedura sbagliata comporta la nullità della notifica.
Quando la notifica è viziata, il contribuente può far valere la nullità o l'inesistenza della notifica. La nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo. L'inesistenza, invece, non è sanabile in alcun modo. In entrambi i casi i termini per impugnare decorrono dalla conoscenza effettiva dell'atto: 60 giorni per il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Per contestare la veridicità della relata serve la querela di falso davanti al Tribunale civile. Una relata analitica rende la notifica difficilmente attaccabile. Una relata generica o con formule prestampate apre la strada all'impugnazione.
La notifica della cartella esattoriale al destinatario è il presupposto per far decorrere i termini di pagamento e impugnazione. Quando il messo notificatore si reca al domicilio fiscale del contribuente e non riesce a consegnare l'atto — né al destinatario, né a un consegnatario abilitato — si apre il canale della notifica per irreperibilità.
Il domicilio fiscale, definito dall'art. 58 del D.P.R. 600/1973, corrisponde per le persone fisiche al comune di residenza anagrafica. È il punto di partenza di ogni procedura di notifica atti tributari per irreperibilità: da qui il messo parte per stabilire se il destinatario è temporaneamente assente oppure non più rintracciabile nel comune.
La distinzione tra i due tipi di irreperibilità del destinatario ha implicazioni concrete sulla procedura da seguire e sui termini che ne derivano. L'irreperibilità relativa presuppone un indirizzo di residenza noto — il destinatario ha una casa, un ufficio o un'azienda nel comune ma non è stato trovato al momento del tentativo. L'irreperibilità assoluta si configura invece quando, dopo ricerche documentate, il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto e nel comune non esiste più alcun recapito a lui riconducibile. La differenza tra irreperibilità relativa e assoluta non riguarda solo la gravità dell'assenza ma determina quale procedura applicare e con quali garanzie per il contribuente.
La procedura di notifica per irreperibilità relativa si attiva quando l'ufficiale giudiziario o il messo notificatore si reca all'indirizzo di residenza del destinatario e constata che questi è assente nelle ore legali consentite per le notificazioni (dalle 7 alle 21), senza che sia possibile individuare un consegnatario abilitato dalla legge. L'assenza nelle ore legali è il presupposto essenziale: se il messo accede fuori dalla fascia oraria prevista, il tentativo non è valido.
La procedura per irreperibilità relativa impone tre adempimenti obbligatori, da eseguire in sequenza rigorosa. Il messo deposita una copia dell'atto in busta chiusa sigillata presso la casa comunale del luogo in cui deve eseguirsi la notifica.
Affigge poi un avviso di deposito alla porta dell'abitazione del destinatario — non al portone del condominio — sempre in busta chiusa e sigillata, indicando le informazioni previste dall'art. 48 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Infine, invia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevimento (la cosiddetta Comunicazione di Avvenuto Deposito, o CAD) la notizia dell'avvenuto deposito dell'atto.
Il perfezionamento della notifica avviene quando il destinatario con raccomandata AR viene effettivamente raggiunto, oppure — se il plico non viene ritirato — decorsi 10 giorni dalla spedizione della CAD. Questa regola è stata fissata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3/2010, che ha dichiarato incostituzionale il perfezionamento con la sola spedizione della raccomandata, riformando il meccanismo dell'art. 140 c.p.c. applicabile ai casi di irreperibilità relativa. La Corte Costituzionale ha successivamente esteso questo principio anche alle cartelle di pagamento (sentenza n. 258/2012), stabilendo che la procedura di notifica dell'art. 26 D.P.R. 602/1973 non può prescindere dalle garanzie previste per il destinatario non reperito.
Quanto alla prova in giudizio, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 10012/2021) ha chiarito che il perfezionamento della notifica si dimostra esclusivamente producendo l'avviso di ricevimento della raccomandata CAD. Le distinte postali interne dell'Agente della Riscossione o i suoi archivi informatici non sono sufficienti. La relata di notifica, in quanto atto pubblico, deve documentare ogni passaggio della procedura: tentativo di consegna, deposito, affissione e spedizione della raccomandata.
La procedura per irreperibilità relativa si applica quando il messo notificatore conosce l'indirizzo del destinatario ma non riesce a consegnare l'atto per assenza nelle ore legali, per rifiuto dei presenti o perché nessun consegnatario abilitato è disponibile. La residenza deve essere nota e localizzabile.
I presupposti per l'applicazione della procedura sono specifici. Il destinatario deve avere un indirizzo di residenza noto nel comune — la sua assenza è temporanea, non definitiva. Inoltre, non deve essere stato possibile individuare alcun consegnatario idoneo nell'ordine previsto dalla legge: persona di famiglia o addetto alla casa (con almeno 14 anni di età e non palesemente incapace), portiere dello stabile o vicino disposto ad accettare l'atto.
Se invece il messo accerta che al domicilio fiscale non esiste più alcuna abitazione, ufficio o azienda del contribuente, non si applica la procedura per irreperibilità relativa ma la diversa procedura dell'art. 60 D.P.R. 600/1973 per irreperibilità assoluta, come illustrato nella sezione successiva.
La procedura di notifica per irreperibilità assoluta è disciplinata dall'art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. 600/1973 e si applica quando il messo notificatore accerta che nel comune del domicilio fiscale il contribuente non ha più alcuna abitazione, ufficio o azienda e risulta trasferito in luogo sconosciuto. Si tratta di una procedura specifica per la notifica di atti tributari per irreperibilità, distinta da quella civilistica prevista per l'irreperibilità relativa.
L'ufficiale giudiziario o messo notificatore deve anzitutto svolgere ricerche nel comune del domicilio fiscale — non solo presso l'ufficio anagrafico, ma anche in loco — e documentarle analiticamente nella relata di notifica. Se le ricerche confermano l'irreperibilità del destinatario, il messo deposita una copia dell'atto presso la casa comunale e affigge un avviso di deposito all'albo del comune, in busta chiusa sigillata.
La notifica si perfeziona all'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione all'albo comunale, senza che sia necessario l'invio di alcuna raccomandata informativa al destinatario. Questo rappresenta la distinzione più rilevante rispetto alla procedura relativa. L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, confermato dalla Cassazione (ord. n. 10356/2024), esclude l'obbligo della raccomandata per l'irreperibilità assoluta, ritenendo sufficiente il deposito e l'affissione all'albo.
Esiste tuttavia un contrasto giurisprudenziale aperto: una recente pronuncia della Cassazione ha adottato un orientamento innovativo, equiparando le due procedure e richiedendo la raccomandata anche per l'irreperibilità assoluta. Questa pronuncia contrasta con l'orientamento consolidato e la questione potrebbe essere rimessa alle Sezioni Unite per una definitiva risoluzione.
L'art. 26 del D.P.R. 602/1973 disciplina specificamente la notifica delle cartelle di pagamento e richiama le procedure dell'art. 60 D.P.R. 600/1973 per i casi di irreperibilità assoluta. La relata di notifica, dotata di fede privilegiata in quanto atto pubblico, deve attestare con precisione le ricerche compiute dal messo, le risultanze ottenute e la causa dell'irreperibilità.
Il messo notificatore deve svolgere ricerche effettive nel comune del domicilio fiscale prima di qualificare l'irreperibilità come assoluta. Queste ricerche devono risultare chiaramente dalla relata di notifica: non è sufficiente una formula generica o prestampata, ma occorre documentare le attività concretamente svolte.
La giurisprudenza ha precisato che nessuna norma prescrive quali ricerche specifiche il notificatore debba compiere né con quali espressioni documentarle. Ciò che conta è che dalla relata emerga chiaramente l'effettivo compimento delle indagini — non solo la consultazione dell'anagrafe o la lettura del citofono, ma accertamenti più approfonditi come la verifica presso i vicini e la ricerca di informazioni in loco. Le ricerche del messo notificatore devono escludere che si tratti di un mero cambio di indirizzo all'interno dello stesso comune, perché in quel caso resterebbe applicabile la procedura per irreperibilità relativa. L'omissione delle ricerche o la loro insufficiente documentazione comporta la nullità della notifica.
Il deposito consiste nella consegna materiale di una copia dell'atto alla casa comunale. L'affissione è invece l'apposizione di un avviso che segnala l'avvenuto deposito. Nella procedura relativa l'avviso si affigge alla porta dell'abitazione; in quella assoluta si affigge all'albo del comune.
Questa differenza riflette la diversa natura delle due forme di irreperibilità. Quando l'indirizzo è noto (relativa), l'avviso di deposito va posto alla porta dell'abitazione del destinatario perché ha ancora un collegamento fisico con quel luogo. Quando invece il destinatario è irreperibile in senso assoluto, l'affissione avviene all'albo del comune — l'unico luogo istituzionale che garantisce pubblicità. In entrambi i casi l'avviso va inserito in busta chiusa e sigillata per tutelare la riservatezza del destinatario, impedendo a terzi di conoscere la natura dell'atto notificato e i dati personali del contribuente.
La differenza tra irreperibilità relativa e assoluta è il discrimine fondamentale per stabilire quale procedura di notifica applicare. Un errore nella qualificazione — ad esempio trattare come assoluta una situazione di semplice assenza temporanea — rende la notifica nulla, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di decorrenza dei termini e validità degli atti successivi.
Il criterio operativo si fonda sull'indirizzo di residenza del contribuente. Nell'irreperibilità relativa l'indirizzo è noto: il messo sa dove abita il destinatario, si reca sul posto e constata che non c'è nessuno. Nell'irreperibilità assoluta, dopo ricerche documentate, il messo accerta che nel comune del domicilio fiscale non esiste più alcun recapito riconducibile al destinatario. Come confermato dalla Cassazione (ord. n. 10356/2024 e ord. n. 8823/2024), la distinzione si basa su dati oggettivi: la residenza risulta ancora nell'anagrafe del comune oppure il contribuente risulta trasferito in luogo sconosciuto.
Le conseguenze procedurali sono significative. La procedura relativa prevede tre adempimenti — deposito alla casa comunale, affissione alla porta e raccomandata AR — e il perfezionamento della notifica avviene con la ricezione della raccomandata o decorsi 10 giorni dalla spedizione.
La procedura assoluta (art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 600/1973) richiede solo deposito alla casa comunale e affissione all'albo comunale, con perfezionamento all'ottavo giorno successivo. Il contribuente notificato per irreperibilità assoluta si trova dunque in una posizione più sfavorevole: non riceve raccomandata informativa e il perfezionamento è automatico.
Il criterio pratico per distinguere l'irreperibilità relativa da quella assoluta risiede nella relata di notifica: se il messo attesta di aver trovato l'abitazione chiusa ma esistente all'indirizzo noto, si tratta di irreperibilità relativa. Se invece attesta che all'indirizzo non esiste più alcun recapito del destinatario, si configura l'irreperibilità assoluta.
In concreto, il messo verifica prima se il contribuente risulta ancora residente nel comune consultando i registri anagrafici. Se la residenza è confermata ma il destinatario è assente, si applica la procedura per irreperibilità relativa. Se invece il certificato anagrafico rileva un trasferimento in luogo sconosciuto o la cancellazione dall'anagrafe, si procede con l'art. 60 D.P.R. 600/1973. La notifica degli atti tributari per irreperibilità segue questa logica binaria, senza margini per soluzioni intermedie.
Il perfezionamento della notifica differisce a seconda del tipo di irreperibilità. Per la relativa, si perfeziona con la ricezione della raccomandata AR oppure decorsi 10 giorni dalla spedizione della CAD. Per l'assoluta, il perfezionamento avviene automaticamente all'ottavo giorno successivo all'affissione all'albo comunale.
Questa diversità nella decorrenza dei termini ha un impatto diretto sui tempi per impugnare. Nella procedura relativa, il termine di 60 giorni per il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria parte dalla data in cui la raccomandata CAD viene ricevuta o dal decimo giorno dopo la spedizione — se il destinatario la ritira prima dei 10 giorni, il perfezionamento è anticipato al giorno del ritiro. Nella procedura assoluta, lo stesso termine decorre automaticamente dall'ottavo giorno dopo l'affissione. La regola è stata stabilita dalla C. Cost. n. 3/2010, che ha distinto il perfezionamento per il notificante da quello per il destinatario.
Una notifica per irreperibilità eseguita in modo irregolare non produce i suoi effetti in maniera automatica. Il diritto distingue due gradi di invalidità: la nullità della notifica e l'inesistenza della notifica. La distinzione è rilevante perché determina se il vizio è sanabile oppure no.
La nullità si configura quando la procedura è viziata ma conserva un collegamento con il destinatario — ad esempio, quando il deposito alla casa comunale è stato eseguito ma manca l'affissione dell'avviso, o quando la raccomandata informativa non è stata spedita nella procedura relativa. Il vizio è sanabile per raggiungimento dello scopo: se il contribuente viene comunque a conoscenza dell'atto e si costituisce in giudizio, la sanatoria della notifica opera retroattivamente.
L'inesistenza della notifica si verifica quando manca del tutto l'attività notificatoria — ossia quando l'atto non è mai stato materialmente consegnato né tentato — oppure quando l'attività posta in essere è priva degli elementi costitutivi essenziali per essere qualificata come notifica, come nel caso di notifica eseguita da soggetto non qualificato dalla legge. L'orientamento storico delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 9325/2002) è stato superato dalle SS.UU. nn. 14916 e 14917/2016, che hanno ricondotto alla nullità sanabile ipotesi prima ritenute di inesistenza, come la notifica presso un indirizzo privo di collegamento col destinatario. L'inesistenza, a differenza della nullità, non è sanabile in alcun modo.
In entrambi i casi, i termini per l'impugnazione non decorrono dalla notifica viziata ma dal momento in cui il contribuente ha effettiva conoscenza dell'atto — tipicamente quando riceve un atto successivo come un'intimazione di pagamento, un fermo amministrativo o un pignoramento.
I termini sono: 60 giorni per il ricorso alla CGT (crediti tributari), 40 giorni per il Tribunale del Lavoro (contributi INPS/INAIL) e 30 giorni per il Giudice di Pace (sanzioni amministrative). La scelta del rimedio dipende anche dal tipo di vizio: una notifica inesistente vs nulla produce effetti processuali diversi e incide sui termini di decadenza dell'ente impositore, mentre contestare una notifica nulla richiede l'individuazione precisa del vizio formale da eccepire nel ricorso.
Le conseguenze di una notifica irregolare per irreperibilità sono la riapertura dei termini di impugnazione e la possibilità di eccepire la prescrizione del credito. Se la notifica della cartella è nulla, gli atti successivi fondati su di essa — intimazioni, fermi, ipoteche, pignoramenti — risultano a loro volta viziati per illegittimità derivata.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 5791/2008) ha stabilito il principio per cui la nullità dell'atto presupposto si propaga a tutti gli atti consequenziali. Di conseguenza, il contribuente che scopre l'esistenza di una cartella mai validamente notificata può impugnare sia l'atto successivo che gli ha rivelato la pretesa, sia la cartella stessa. I termini per proporre ricorso decorrono dalla prima conoscenza effettiva — mai dalla notifica viziata. Il contribuente può inoltre far valere l'eventuale prescrizione del credito, dato che una notifica nulla non produce effetti interruttivi.
La querela di falso è lo strumento per contestare quanto il messo notificatore ha attestato nella relata di notifica come direttamente percepito o compiuto. Si propone davanti al Tribunale civile e richiede la dimostrazione che i fatti attestati dal pubblico ufficiale — ad esempio le ricerche svolte — sono falsi.
La relata di notifica è un atto pubblico e gode di fede privilegiata per il suo contenuto estrinseco: i fatti che il messo dichiara di aver personalmente compiuto o percepito. Per superare questa efficacia probatoria non basta una semplice eccezione in sede tributaria — occorre instaurare un procedimento autonomo davanti al Tribunale civile competente (Trib. Pisa n. 61/23).
La querela si articola in fasi precise: proposizione del ricorso, escussione testimoniale del messo notificatore e, spesso, una consulenza tecnica grafologica se si contesta la firma. Esiste però un'importante distinzione: le dichiarazioni rese al messo da terzi — come l'affermazione del vicino che il destinatario è "sconosciuto al luogo" — non rientrano nel contenuto estrinseco assistito da fede privilegiata. Queste dichiarazioni possono essere contestate con semplice prova contraria, senza necessità di querela di falso. Questa distinzione è particolarmente rilevante nelle notifiche per irreperibilità assoluta, dove le ricerche del messo notificatore spesso si fondano su informazioni raccolte da terzi nel vicinato.
No. La notifica al solo curatore fallimentare non sostituisce quella personale al contribuente: l'atto notificato esclusivamente al curatore è inopponibile al fallito tornato in bonis e non interrompe la prescrizione nei suoi confronti.
Per i crediti antecedenti al fallimento è necessaria una doppia notifica: al curatore per l'insinuazione al passivo e al fallito personalmente per l'opponibilità futura. La materia del fallimento e della riscossione in ambito concorsuale esula dal perimetro di questa guida. Le modalità con cui l'agente della riscossione porta a conoscenza del contribuente l'atto sono disciplinate dalle regole sulla notifica della cartella esattoriale.
La consegna della cartella a un familiare non convivente presenta profili di invalidità. La giurisprudenza richiede che il consegnatario sia una persona di famiglia presente nell'abitazione al momento della notifica e legata al destinatario da un rapporto di parentela o affinità. Se manca la convivenza effettiva, la validità della notifica è contestabile.
La legge stabilisce un ordine tassativo di consegnatari: in primo luogo una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda (purché non minore di 14 anni e non palesemente incapace), poi il portiere e infine il vicino disposto ad accettare. La Cassazione (n. 10543/2019) ha affermato che la convivenza effettiva è necessaria, mentre un diverso orientamento ritiene sufficiente il vincolo di parentela, con onere della prova contraria a carico del destinatario. Quando nessun consegnatario idoneo è disponibile, il messo deve procedere con la notifica per irreperibilità relativa. Per ulteriori profili sull'onere della prova si veda la guida dedicata all'onere della prova nella notifica della cartella.
La scelta tra procedura relativa e assoluta non è una formalità: un errore di qualificazione dell'irreperibilità del destinatario invalida l'intera notifica e rimette in discussione tutti gli atti che su di essa si fondano. Questa interdipendenza tra qualificazione iniziale ed effetti a cascata spiega perché la giurisprudenza sia particolarmente rigorosa nel pretendere che la relata di notifica documenti analiticamente le ricerche svolte dal messo.
Il fattore che pesa più di ogni altro è la documentazione nella relata: una relata analitica, che descrive le ricerche effettivamente compiute, rende la notifica difficilmente attaccabile; una relata generica o con formule prestampate apre la strada all'impugnazione. La Cassazione ha chiarito che non servono formule sacramentali, ma deve emergere con chiarezza cosa il messo ha fatto e cosa ha trovato.
Il vincolo temporale più rilevante resta quello dei 60 giorni dalla conoscenza effettiva dell'atto per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. È entro questa finestra che il contribuente conserva tutte le opzioni difensive — dall'eccezione di nullità all'eccezione di prescrizione — e il suo superamento ne determina la definitiva preclusione.
Visualizza le differenze principali in sintesi
| Caratteristica | Irreperibilità Relativa | Irreperibilità Assoluta |
|---|---|---|
| Presupposto | Indirizzo di residenza noto; destinatario temporaneamente assente nelle ore legali | Nessun recapito (abitazione, ufficio, azienda) riconducibile al contribuente nel comune del domicilio fiscale |
| Riferimento normativo | Art. 140 c.p.c. (richiamato da art. 26 D.P.R. 602/1973 per le cartelle) | Art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. 600/1973 |
| Adempimenti obbligatori | Tre: deposito casa comunale + affissione avviso alla porta dell'abitazione + raccomandata AR (CAD) | Due: deposito casa comunale + affissione avviso all'albo del comune |
| Raccomandata informativa | Obbligatoria (CAD con avviso di ricevimento) | Non richiesta (orientamento maggioritario Cassazione, ord. n. 10356/2024) |
| Dove si affigge l'avviso | Alla porta dell'abitazione del destinatario, in busta chiusa sigillata | All'albo del comune, in busta chiusa sigillata |
| Perfezionamento della notifica | Ricezione raccomandata CAD oppure decorsi 10 giorni dalla spedizione (C. Cost. n. 3/2010) | All'ottavo giorno successivo all'affissione all'albo comunale |
| Posizione del contribuente | Più garantita: riceve raccomandata informativa prima del perfezionamento | Più sfavorevole: nessuna raccomandata, perfezionamento automatico all'ottavo giorno |
Autore dell'Articolo
Avv. Donato è un avvocato tributarista specializzato nella difesa dei contribuenti contro gli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate. Con anni di esperienza nel contenzioso tributario, offre consulenza strategica per la risoluzione delle controversie fiscali attraverso strumenti di deflazione come l'accertamento con adesione e la mediazione tributaria.
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