Riammissione Rateizzazione: Guida alla Nuova Dilazione
Come Recuperare il Piano di Pagamento Decaduto
Immediata
Se hai perso il beneficio della rateizzazione e il debito residuo è tornato esigibile in un'unica soluzione, la riammissione alla rateizzazione potrebbe consentirti di riattivare un piano di pagamento sugli stessi importi. L'accesso dipende da un dato preciso: la data in cui hai presentato l'istanza originaria. Per i piani richiesti prima del 16 luglio 2022, saldare le rate arretrate apre la strada a una nuova dilazione con rate mensili da minimo 50 euro e interessi di dilazione.
La riammissione alla rateizzazione è lo strumento che consente di ottenere un nuovo piano di pagamento sugli stessi debiti per i quali si è persa la dilazione. Si applica solo ai piani la cui istanza originaria è stata presentata prima del 16 luglio 2022. Per i piani successivi a quella data, la legge vieta una nuova rateizzazione sugli stessi debiti.
Il requisito fondamentale è il versamento rate scadute non pagate alla data della nuova richiesta. Solo dopo aver saldato gli arretrati è possibile presentare una nuova istanza all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La decadenza rateizzazione scatta con soglie diverse in base al periodo: 18 rate per i piani in essere all'8 marzo 2020, 10 rate per le istanze dal 9 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, 5 rate dal 1° gennaio al 15 luglio 2022, e 8 rate non pagate per i piani successivi. Prima di considerarsi decaduti, è utile verificare il lieve inadempimento: un pagamento insufficiente entro il 3% della rata e comunque sotto 10.000 euro non fa perdere il beneficio.
I debiti ricompresi nella riammissione sono esclusivamente quelli del piano di pagamento decaduto originario: cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS. Non è possibile aggiungere debiti nuovi. La richiesta di rateizzazione per debiti diversi resta sempre ammessa.
La procedura di istanza di riammissione prevede sei fasi: verifica della data dell'istanza originaria, calcolo delle rate scadute, versamento preliminare integrale, presentazione della domanda tramite il servizio online "Rateizza adesso" con SPID o CIE, invio via PEC del modello RS, RDF o RDG, oppure sportello AdeR. L'Agenzia determina il numero rate concedibili, mai superiore al residuo del piano di rateizzazione originario.
Il nuovo piano prevede rate mensili con importo minimo di 50 euro e interessi di dilazione la cui misura è stata rideterminata dal D.Lgs. 110/2024. Dal pagamento della prima rata si ottiene la sospensione del fermo amministrativo, l'estinzione dei pignoramenti non ancora in fase avanzata e il ripristino della regolarità DURC.
Per chi non può accedere alla riammissione perché il piano è stato presentato dal 16 luglio 2022, esistono alternative. La nuova rateizzazione per debiti diversi è sempre ammessa. La rottamazione quinquies copre i debiti affidati fino al 31 dicembre 2023, con domanda entro il 30 aprile 2026. Per i decaduti dalla rottamazione quater entro il 31 dicembre 2024, la L. 15/2025 prevede una riammissione speciale con domanda entro il 30 aprile 2025 e massimo 10 rate. La proroga piano è invece un'opzione per chi non è ancora decaduto.
La data della prima istanza è il fattore decisivo. Quel dato separa chi può riattivare la riammissione alla dilazione sugli stessi debiti da chi deve percorrere strade alternative. Nel piano riammesso, il contatore delle rate non pagate riparte da zero: con 8 rate non pagate anche non consecutive, la decadenza diventa definitiva.
La riammissione alla rateizzazione per chi è decaduto consente di ottenere un nuovo piano rateale sugli stessi debiti già oggetto di una precedente dilazione perduta. È accessibile solo se l'istanza originaria è stata presentata prima del 16 luglio 2022 e previo pagamento integrale delle rate scadute non pagate.
Il pagamento cartella esattoriale tramite rateizzazione rappresenta lo strumento principale per gestire i debiti iscritti a ruolo esattoriale. Quando il contribuente perde questo beneficio per mancato pagamento delle rate, l'intero debito residuo diventa immediatamente esigibile in un'unica soluzione. La riammissione alla rateizzazione interviene proprio in questa situazione, offrendo la possibilità di rientrare in un piano di pagamento senza dover saldare l'intero importo residuo in un colpo solo.
La Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 5928/2011) ha riconosciuto la competenza delle Commissioni tributarie in materia di diniego di rateizzazione tributaria. La decadenza dal beneficio della dilazione per mancato pagamento delle rate è disciplinata dall'art. 19, co. 3, del DPR 602/1973 come modificato dall'art. 10, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 159/2015. Di conseguenza, la riammissione alla dilazione non è un diritto automatico ma un istituto subordinato al rispetto di precisi requisiti normativi, successivamente ridimensionato dalla normativa intervenuta.
La data spartiacque è il 16 luglio 2022. Per i piani la cui istanza originaria è stata presentata prima di tale data, la riammissione è consentita ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973. Per i piani presentati dal 16 luglio 2022 in poi, la normativa successiva ha soppresso definitivamente questa possibilità: chi decade da un piano di pagamento successivo a quella data non può più ottenere una nuova dilazione sugli stessi debiti.
È importante distinguere la riammissione dalla proroga — che riguarda piani ancora attivi e non decaduti — e dalla nuova rateizzazione per debiti diversi, che resta sempre ammessa indipendentemente dalla data della precedente rateizzazione.
Dopo la decadenza dalla rateizzazione esistono tre strade: la riammissione se il piano originario è anteriore al 16 luglio 2022, previo saldo degli arretrati; una nuova rateizzazione per debiti diversi da quelli decaduti, sempre ammessa; oppure l'accesso a strumenti come la rottamazione quinquies o la riammissione alla rottamazione quater.
Prima di considerarsi decaduti, è opportuno verificare se si rientra nel lieve inadempimento: un pagamento insufficiente non superiore al 3% dell'importo della rata e comunque non oltre 10.000 euro non determina la perdita del beneficio. Analogamente, la prima rata pagata con un ritardo massimo di 7 giorni e le rate successive pagate entro la scadenza della rata seguente non contano come omesse. Per un'analisi completa dei meccanismi di decadenza, è disponibile la guida dedicata alla decadenza dalla rateizzazione.
La riammissione è subordinata a tre requisiti cumulativi. Il primo è che l'istanza del piano di rateizzazione originario sia stata presentata prima del 16 luglio 2022. Il secondo consiste nel versamento integrale di tutte le rate scadute e non pagate al momento della nuova richiesta. Il terzo è la presentazione formale di una nuova istanza di rateizzazione all'Agenzia Entrate-Riscossione.
La verifica della data di presentazione è il passaggio più delicato: è la data dell'istanza originaria — non la data in cui si è verificata la decadenza — a determinare l'ammissibilità. Un piano presentato il 10 luglio 2022 e decaduto nel 2024 consente la riammissione; un piano presentato il 20 luglio 2022 e decaduto nello stesso periodo la esclude in modo definitivo.
I debiti ricompresi nella riammissione sono esclusivamente quelli che facevano parte del piano decaduto originario: cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS. Non possono essere inclusi debiti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli già rateizzati.
Al contempo, la decadenza su determinati debiti non preclude la richiesta di rateizzazione per debiti diversi del medesimo contribuente (art. 19, co. 3-ter, D.P.R. 602/1973). Restano esclusi dalla dilazione i debiti derivanti da violazioni di norme doganali, il recupero di aiuti di Stato e i debiti da definizioni agevolate divenute inefficaci.
La riammissione alla rateizzazione è richiedibile in qualsiasi momento, senza un termine finale di presentazione, purché il piano originario sia stato presentato prima del 16 luglio 2022 e i debiti non siano già stati integralmente riscossi. Il versamento delle rate scadute deve avvenire prima della presentazione della nuova istanza.
Non esiste una scadenza perentoria per la riammissione ordinaria: il contribuente può presentare la nuova istanza anche a distanza di anni dalla decadenza, a condizione che i debiti siano ancora pendenti e non estinti per riscossione coattiva. Il presupposto temporale riguarda esclusivamente la data della precedente rateizzazione, non il momento in cui si agisce.
Il versamento preliminare delle rate scadute non pagate deve essere effettuato integralmente prima della presentazione della nuova domanda: non è possibile rateizzare anche gli arretrati.
Possono essere riammessi nella rateizzazione solo i debiti che erano già compresi nel piano decaduto originario. Si tratta delle stesse tipologie: cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito previdenziale. Non è possibile aggiungere debiti nuovi né includere debiti non dilazionabili.
La riammissione opera come una prosecuzione del rapporto originario: i debiti ricompresi restano identici, il numero massimo di rate concedibili è limitato a quelle residue del piano originario, e l'eventuale documentazione di difficoltà economiche segue le stesse regole della prima istanza. Sono in ogni caso esclusi i debiti non dilazionabili indicati dall'art. 19 del D.P.R. 602/1973, come le violazioni doganali e il recupero di aiuti di Stato.
La riammissione è accessibile a qualsiasi contribuente — persona fisica o giuridica — che sia decaduto da un piano rateale presentato prima del 16 luglio 2022. L'istanza può essere presentata direttamente dal titolare del debito, da un soggetto delegato o da un intermediario fiscale abilitato tramite le credenziali Entratel.
Per le società in liquidazione si applicano condizioni particolari: è richiesta una relazione del professionista che attesti l'impossibilità del pagamento in unica soluzione e l'esistenza di elementi patrimoniali o garanzie idonee. In questo caso la richiesta di rateizzazione deve essere corredata da fideiussione bancaria, polizza fideiussoria o ipoteca di primo grado.
La procedura di riammissione alla dilazione si articola in sei fasi, disciplinate dall'art. 19 del D.P.R. 602/1973 e dalla Guida AdeR gennaio 2025.
Fase 1 — Verifica della data dell'istanza originaria. Il contribuente deve accertare documentalmente che la richiesta del piano decaduto sia stata presentata prima del 16 luglio 2022. La ricevuta dell'istanza originaria o l'estratto conto del piano nell'area riservata AdeR forniscono questa informazione.
Fase 2 — Calcolo dell'importo delle rate scadute. Attraverso l'area riservata del sito AdeR o rivolgendosi allo sportello, si ottiene il dettaglio delle rate scadute e non pagate alla data della nuova richiesta, comprensive degli interessi di dilazione maturati.
Fase 3 — Versamento preliminare integrale. Tutte le rate arretrate devono essere saldate prima della presentazione dell'istanza riammissione, tramite pagoPA, sportello AdeR o domiciliazione bancaria (SDD). La ricevuta del pagamento è documento essenziale per la fase successiva.
Fase 4 — Presentazione della nuova istanza. Il contribuente utilizza il modello RS per la rateizzazione semplice (debiti fino a 120.000 euro), il modello RDF per la rateizzazione documentata delle persone fisiche, o il modello RDG per gli altri soggetti. I canali disponibili sono il servizio online "Rateizza adesso" (con SPID, CIE o CNS), la PEC all'indirizzo della Direzione Regionale competente, oppure lo sportello AdeR previo appuntamento.
Fase 5 — Determinazione delle rate. L'Agenzia Entrate-Riscossione calcola il numero massimo di rate mensili concedibili, che non può superare il residuo del piano originario alla data della nuova istanza.
Fase 6 — Concessione del piano. AdeR emette il provvedimento di accoglimento corredato dal piano di ammortamento e dai moduli pagoPA per le prime 12 rate. In caso di esito negativo, il contribuente riceve un preavviso di rigetto con 10 giorni di tempo per formulare osservazioni, seguito da un eventuale diniego motivato impugnabile.
Per richiedere la riammissione alla rateizzazione occorre prima saldare tutte le rate arretrate del piano decaduto, poi presentare una nuova istanza all'Agenzia Entrate-Riscossione attraverso il servizio online "Rateizza adesso" con SPID o CIE, via PEC con il modello appropriato (RS, RDF o RDG), oppure allo sportello previo appuntamento.
Per l'accesso online è necessario disporre di credenziali SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. Il servizio "Rateizza adesso" consente la gestione in tempo reale per i debiti fino a 120.000 euro. Per importi superiori o per chi necessita di più di 84 rate, l'istanza riammissione va trasmessa via PEC alla Direzione Regionale AdeR competente, allegando la documentazione di temporanea situazione difficoltà economica e la ricevuta del pagamento degli arretrati.
Per la riammissione servono: credenziali SPID, CIE o CNS per l'accesso online; la ricevuta del versamento integrale delle rate scadute; il numero della comunicazione o il riferimento del piano decaduto; un documento di identità per la presentazione via PEC o sportello; ed eventualmente la documentazione ISEE o economica per la rateizzazione documentata.
Se l'istanza è presentata da un intermediario fiscale, è necessaria anche la delega scritta con copia del documento di identità del delegante. Per le società e gli enti, occorrono i dati relativi all'indice di liquidità e all'indice Alfa se il debito supera la soglia per la rateizzazione semplice.
La rateizzazione di una cartella di pagamento si richiede attraverso il servizio "Rateizza adesso" sul sito dell'Agenzia Entrate-Riscossione, con accesso tramite SPID, CIE o CNS. Per debiti fino a 120.000 euro basta un'autodichiarazione di difficoltà, senza documentazione aggiuntiva, e si ottengono fino a 84 rate mensili (2025-2026).
Questa guida è dedicata specificamente alla riammissione dopo la decadenza. Per la procedura completa di come richiedere la rateizzazione e il dettaglio sulla rateizzazione da 72 a 120 rate, sono disponibili le guide dedicate.
Il nuovo piano concesso dopo la riammissione presenta caratteristiche specifiche che lo distinguono da una prima rateizzazione. Il numero di rate non riparte da zero: il massimo concedibile corrisponde alle rate residue del piano originario alla data della nuova istanza. Ad esempio, se il piano originario prevedeva 72 rate mensili e al momento della decadenza ne erano scadute 30, il nuovo piano potrà contare al massimo 42 rate.
Gli interessi di dilazione variano in base alla natura del debito: 4,5% annuo per i ruoli erariali (art. 21, comma 1, D.P.R. 602/1973) e 8,15% annuo per i ruoli previdenziali e assistenziali. L'importo delle rate è determinato dividendo il debito residuo — comprensivo degli interessi maturati — per il numero di rate concesse, con un importo minimo di 50 euro per ciascuna rata.
Il contribuente può scegliere tra rate costanti o rate crescenti; le rate trimestrali non sono previste per la rateizzazione AdeR, ma solo per istituti diversi come l'accertamento con adesione. L'Agenzia Entrate-Riscossione invia la comunicazione somme dovute con il piano di ammortamento e i bollettini pagoPA per le prime 12 rate. Le scadenze delle rate successive vengono comunicate progressivamente.
La riforma della riscossione introdotta dal D.Lgs. 110/2024 non amplia automaticamente il numero rate del piano riammesso: queste restano ancorate al residuo del piano originario, anche se nel frattempo le soglie massime per le nuove rateizzazioni sono state innalzate dalla legge.
Il costo della riammissione è dato dalla somma delle rate scadute non pagate e dagli interessi di dilazione applicati sul debito residuo nella misura vigente (attualmente il 4,5% per i tributi erariali). Non sono previsti costi fissi per la presentazione della domanda. L'importo delle rate del nuovo piano include quota capitale e interessi di rateizzazione.
Per i ruoli di natura erariale si applicano interessi nella misura prevista dalla normativa vigente; per quelli previdenziali la misura è dell'8,15% annuo. Questi tassi si sommano all'importo delle rate del piano di ammortamento, incidendo sulla rata mensile effettiva. Il versamento preliminare delle rate scadute deve coprire l'intero ammontare degli arretrati comprensivi degli interessi maturati fino alla data del saldo.
Dopo l'accoglimento della riammissione, AdeR invia il provvedimento con il nuovo piano di ammortamento e i bollettini pagoPA. Dal pagamento della prima rata si ottiene la sospensione del fermo amministrativo (il veicolo può circolare ma non essere venduto), l'estinzione dei pignoramenti non ancora in fase avanzata e il ripristino della regolarità DURC.
L'accoglimento produce anche la cessazione dello stato di inadempienza ai fini dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973: il contribuente torna idoneo a ricevere pagamenti dalla pubblica amministrazione per importi superiori a 5.000 euro. Il nuovo piano è soggetto alle stesse regole di decadenza previste dall'art. 19 del D.P.R. 602/1973: al superamento del numero massimo di rate non pagate stabilito dalla legge si perde nuovamente il beneficio della dilazione, e la normativa vigente può escludere un'ulteriore riammissione per i piani già oggetto di precedente decadenza.
La rateizzazione di una cartella esattoriale è richiedibile finché il debito non è stato integralmente riscosso, senza un termine fisso dalla notifica. Dal 2025 è possibile ottenere fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro con una semplice autodichiarazione di difficoltà economiche, senza documentazione aggiuntiva.
La rateizzazione delle cartelle da 72 a 120 rate permette di diluire il debito iscritto a ruolo secondo tempistiche e modalità differenziate in base all'importo e alla situazione economica del contribuente.
Per i piani rateali la cui istanza è stata presentata dal 16 luglio 2022 in poi, la decadenza è definitiva e irreversibile: l'art. 19 del D.P.R. 602/1973 impedisce qualsiasi nuova dilazione sugli stessi debiti. Il debito residuo diventa esigibile in un'unica soluzione e l'Agenzia Entrate-Riscossione può avviare immediatamente la riscossione coattiva mediante fermo amministrativo, ipoteca e pignoramento. Le conseguenze concrete del mancato pagamento sono approfondite nella guida sulle conseguenze del mancato pagamento.
Per chi non può accedere alla riammissione, il quadro normativo offre percorsi alternativi. La nuova rateizzazione per debiti diversi da quelli decaduti è sempre ammessa ai sensi dell'art. 19, co. 3-ter: se il contribuente ha altri carichi non compresi nel piano perduto, può richiedere un piano di rateizzazione su quei debiti senza alcuna preclusione.
La rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di bilancio 2026, consente la definizione agevolata dei debiti affidati ad AdeR dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026, con pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 senza interessi aggiuntivi, oppure in massimo 54 rate bimestrali con interessi al 3% annuo dal 1° agosto 2026. Per i dettagli su questa e altre misure di definizione agevolata è disponibile la guida dedicata alla definizione agevolata delle cartelle.
A differenza del saldo e stralcio — misura storica ormai superata — la rottamazione quinquies non prevede requisiti ISEE per l'accesso.
Per i contribuenti decaduti dalla rottamazione quater entro il 31 dicembre 2024, la L. 15/2025 (Milleproroghe) ha previsto una riammissione speciale: domanda telematica entro il 30 aprile 2025, comunicazione somme dovute da AdeR entro il 30 giugno 2025, pagamento in unica soluzione al 31 luglio 2025 o in massimo 10 rate con interessi al 2% annuo dal 1° novembre 2023.
La proroga del piano rappresenta un'opzione per chi non è ancora decaduto: si tratta di una richiesta di allungamento del piano ancora attivo, concedibile una sola volta in caso di peggioramento comprovato della situazione economica. Non va confusa con la riammissione, che presuppone invece la perdita del piano.
Un errore frequente è non verificare la data dell'istanza originaria: molti contribuenti si scoprono esclusi dalla riammissione solo al momento della domanda, quando appurano che il loro piano era stato presentato dopo il 16 luglio 2022. La riforma riscossione del D.Lgs. 110/2024 ha introdotto nuove soglie per le rateizzazioni future, ma non ha modificato il divieto di riammissione per i piani successivi a tale data.
La riammissione alla rateizzazione non è una semplice ripetizione della domanda originaria: il vincolo temporale del 16 luglio 2022, la necessità del versamento integrale degli arretrati e il tetto massimo di rate pari al residuo del piano decaduto la rendono un istituto con un perimetro operativo preciso. Chi vi accede ripristina non solo il piano di pagamento, ma l'intero corredo di benefici — DURC regolare, blocco delle azioni esecutive, cessazione dell'inadempienza per i pagamenti della pubblica amministrazione — che la decadenza aveva fatto venire meno.
Il fattore che pesa più di ogni altro nella scelta del percorso è la data della prima istanza. Quel dato — che è un fatto storico, non modificabile — separa nettamente chi può riattivare la dilazione sugli stessi debiti da chi deve necessariamente percorrere strade alternative come la rottamazione quinquies o la rateizzazione di carichi diversi.
Per i piani originari presentati prima del 16 luglio 2022, il margine di azione è ancora ampio: non esiste un termine finale per la riammissione e il pagamento degli arretrati resta l'unico ostacolo concreto. Il dato numerico da non trascurare sono le 8 rate non pagate che innescano la nuova decadenza: nel piano riammesso, quel contatore riparte da zero, e la soglia — più bassa rispetto alle 18 o 10 rate del periodo emergenziale — richiede una regolarità di pagamento che non ammette margini significativi.
Visualizza le differenze principali in sintesi
| Strumento | Condizioni di accesso | Debiti coperti | Scadenza domanda | Rate massime |
|---|---|---|---|---|
| Riammissione alla rateizzazione | Piano originario presentato prima del 16/07/2022; versamento integrale rate arretrate | Solo i debiti già compresi nel piano decaduto originario | Nessuna scadenza perentoria | Pari alle rate residue del piano originario (non riparte da zero) |
| Nuova rateizzazione per debiti diversi | Sempre ammessa; debiti diversi da quelli del piano decaduto | Qualsiasi carico non compreso nel piano perduto | Nessuna scadenza | Fino a 84 rate per debiti fino a 120.000 € |
| Rottamazione quinquies | Debiti affidati ad AdeR dal 01/01/2000 al 31/12/2023; nessun requisito ISEE | Tutti i debiti nel periodo indicato | 30 aprile 2026 | Unica soluzione entro 31/07/2026 oppure fino a 54 rate bimestrali (interessi 3%) |
| Riammissione rottamazione quater (L. 15/2025) | Decaduti dalla rottamazione quater entro il 31/12/2024 | Debiti già compresi nella rottamazione quater | 30 aprile 2025 | Unica soluzione al 31/07/2025 oppure massimo 10 rate (interessi 2%) |
| Proroga del piano | Piano ancora attivo e non decaduto; comprovato peggioramento della situazione economica | Debiti del piano in corso | Prima della decadenza | Allungamento del piano attivo (concedibile una sola volta) |
Autore dell'Articolo
Avv. Donato è un avvocato tributarista specializzato nella difesa dei contribuenti contro gli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate. Con anni di esperienza nel contenzioso tributario, offre consulenza strategica per la risoluzione delle controversie fiscali attraverso strumenti di deflazione come l'accertamento con adesione e la mediazione tributaria.
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