Richiesta Sgravio Cartella: Guida Operativa Completa
Come Ottenere l'Annullamento del Debito Iscritto a Ruolo
Immediata
Se hai ricevuto una cartella esattoriale per un debito che ritieni non dovuto, sappi che esiste uno strumento per chiederne l'annullamento. La richiesta sgravio cartella consente di ottenere la cancellazione totale o parziale del debito iscritto a ruolo, rivolgendosi direttamente all'ente creditore. La procedura è gratuita, non richiede un avvocato e, nei casi più lineari, si conclude entro 30 giorni.
La richiesta sgravio cartella è il provvedimento con cui l'ente creditore annulla un debito iscritto a ruolo e ordina ad Agenzia Entrate-Riscossione di cancellarlo dalla posizione del contribuente. Lo sgravio si distingue dalla sospensione perché elimina il debito in modo definitivo, mentre la sospensione lo congela soltanto.
I motivi di sgravio principali sono l'errore dell'ente nell'iscrizione a ruolo, il pagamento già effettuato prima della cartella, la prescrizione del debito, i vizi nella notifica e l'esistenza di una sentenza favorevole. Per i contributi INPS la prescrizione è di 5 anni, per i tributi erariali di 10 anni. Sanzioni e interessi si prescrivono in 5 anni anche se il tributo principale non è prescritto.
La domanda di sgravio della cartella si presenta all'ente creditore — non ad Agenzia Entrate-Riscossione — tramite PEC, raccomandata A/R, sportello fisico o portale telematico. Occorre allegare copia della cartella, documento d'identità, codice fiscale e la documentazione a supporto del motivo. La procedura è gratuita ed esente da imposta di bollo.
Lo sgravio totale cancella l'intero debito e comporta la revoca di fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Lo sgravio parziale annulla solo una parte dell'importo: la quota residua resta dovuta e il contribuente può chiederne la rateizzazione fino a 72 rate mensili.
L'ente creditore risponde mediamente entro 30 giorni nei casi standard, fino a 60 giorni per le Camere di Commercio e 120 giorni per i casi complessi. Se l'ente non risponde, il silenzio equivale a rigetto dopo 90-120 giorni. In caso di rigetto è possibile proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica del diniego.
La presentazione dell'istanza sgravio non sospende i termini per il ricorso giurisdizionale né quelli di pagamento. Il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella per proporre ricorso alla CGT è perentorio: superato quel termine, l'unico strumento disponibile è l'autotutela, che ha natura facoltativa per l'ente. Quando la documentazione probatoria è solida — un F24 quietanzato, una prescrizione maturata — la via amministrativa è la più rapida. Quando il motivo richiede una valutazione discrezionale, il ricorso offre una tutela più incisiva.
Lo sgravio della cartella esattoriale è il provvedimento amministrativo con cui l'ente creditore annulla totalmente o parzialmente il debito iscritto a ruolo, ordinando ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) la cancellazione della cartella. Non è il contribuente a eliminare il debito: è l'ente che ha originato la pretesa a riconoscerne l'illegittimità.
L'annullamento cartella esattoriale è una delle modalità con cui il contribuente può ottenere l'eliminazione di un debito contestato tramite cartelle esattoriali. Lo sgravio cartella si distingue dagli altri strumenti per il suo effetto definitivo: a differenza della sospensione, che congela temporaneamente la riscossione, il provvedimento sgravio elimina il debito in modo irreversibile.
Esistono diverse tipologie di sgravio. Lo sgravio automatico viene disposto d'ufficio dall'ente quando rileva un errore interno, senza che il contribuente debba presentare alcuna istanza.
Lo sgravio su istanza di parte, invece, richiede un'iniziativa formale del contribuente: è questa la procedura che viene comunemente chiamata "richiesta sgravio cartella".
Esiste poi lo sgravio su ordine giudiziario, disposto a seguito di una sentenza che annulla l'atto impositivo, in cui l'ente è obbligato a dare esecuzione immediata alla decisione del giudice.
L'elemento centrale della procedura è il ruolo dell'ente creditore — ovvero l'ente impositore che ha originato il debito (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, Camera di Commercio) — rispetto ad Agenzia Entrate-Riscossione. L'ente creditore è il soggetto che valuta l'istanza ed emette il provvedimento di sgravio. AdER, dal canto suo, è soltanto l'esecutore: riceve il provvedimento e aggiorna la posizione debitoria, cancellando il debito dalla cartella di pagamento.
Lo sgravio va distinto nettamente da altri istituti: il rimborso riguarda somme già pagate, la sospensione cartella blocca temporaneamente la riscossione senza eliminare il debito, la rateizzazione dilaziona il pagamento e la rottamazione è una forma di definizione agevolata prevista da specifiche leggi (da ultimo la L. 197/2022).
Lo sgravio cancella il debito in via definitiva: l'ente creditore riconosce che la pretesa è illegittima e ne ordina l'eliminazione. La sospensione, invece, congela temporaneamente la riscossione senza incidere sull'esistenza del debito. Sono strumenti con presupposti ed effetti radicalmente diversi.
La differenza tra sgravio e sospensione della cartella è sostanziale. Lo sgravio produce l'annullamento della cartella esattoriale: il debito cessa di esistere, AdER cancella la posizione e gli eventuali atti esecutivi (fermi, ipoteche) vengono rimossi. La sospensione cartella, al contrario, si limita a bloccare la riscossione per un periodo determinato — il debito resta iscritto a ruolo e, al termine della sospensione, la riscossione riprende.
La sospensione legale della riscossione prevista dalla Legge 228/2012 merita una menzione a parte: si tratta di un meccanismo specifico che consente di chiedere ad AdER il blocco della riscossione in casi tassativi (pagamento già effettuato, prescrizione, sentenza favorevole). Se l'ente creditore non risponde entro 220 giorni (art. 1, co. 537-544, L. 228/2012), la cartella viene annullata automaticamente. La sospensione della cartella esattoriale richiede la presentazione di un'istanza documentata entro 60 giorni dalla notifica.
La richiesta sgravio cartella presuppone l'esistenza di una ragione concreta che renda il debito iscritto a ruolo — in tutto o in parte — non dovuto. I motivi di sgravio riconosciuti dalla normativa e dalla prassi degli enti coprono diverse situazioni, ciascuna con le proprie specificità.
L'errore ente impositore nella determinazione del debito è il motivo di sgravio più frequente: può trattarsi di un calcolo errato dell'importo, di un'erronea individuazione del soggetto passivo o di un accertamento precedente viziato da errori sostanziali. In questi casi l'ente creditore, verificato l'errore, è tenuto ad annullare la pretesa in autotutela cartella — per un approfondimento su questo istituto si veda la guida sull'annullamento in autotutela.
Il pagamento già effettuato prima dell'iscrizione a ruolo rappresenta un altro presupposto tipico: il contribuente ha già versato quanto dovuto ma l'ente non ha registrato il pagamento, generando una cartella per un debito inesistente. In questo caso la ricevuta pagamento del versamento effettuato costituisce la prova decisiva.
La prescrizione del debito legittima la richiesta di sgravio quando il credito si è estinto per decorso del termine senza atti interruttivi.
Il termine varia in base alla natura del debito: 5 anni per i contributi INPS (Cass. SS.UU. n. 23397/2016), 5 anni per sanzioni e interessi anche se il tributo principale non è prescritto, 10 anni per i tributi erariali. Esiste dunque un "doppio binario" prescrizionale che consente lo sgravio parziale delle sole sanzioni e interessi prescritti. La prescrizione cartella esattoriale decorre dalla notifica e si interrompe solo con atti tipici previsti dal codice civile.
I vizi notifica della cartella o dell'atto presupposto — inclusi vizi notifica dell'accertamento precedente — possono fondare la richiesta di annullamento cartella esattoriale, così come il riconoscimento di un'esenzione non applicata o la decadenza azione di riscossione. La guida sulla cartella nulla per vizi formali e quella sull'annullamento per decadenza trattano questi aspetti nel dettaglio.
Infine, una sentenza favorevole del giudice tributario che annulla l'atto impositivo obbliga l'ente a disporre lo sgravio, generalmente entro 90 giorni dalla notifica della decisione. Quando l'errore ente è evidente e documentato, anche in assenza di sentenza favorevole l'amministrazione può procedere allo sgravio in autotutela.
Per i crediti previdenziali INPS, la domanda sgravio cartella si presenta direttamente all'INPS — l'ente impositore competente — attraverso il portale online dedicato (applicazione "Avvisi di addebito/cartelle"), indicando i numeri delle cartelle, la gestione previdenziale interessata e le motivazioni della richiesta.
Dal 1° gennaio 2011, l'INPS non utilizza più la cartella esattoriale tradizionale ma l'avviso di addebito, che ha valore di titolo esecutivo immediato. L'avviso deve indicare in modo analitico codice fiscale, tipologia del credito, periodi contributivi, importi distinti tra capitale, sanzioni e interessi, a pena di nullità (Cass. n. 1095/2022).
La prescrizione dei contributi INPS è quinquennale dalla data di scadenza del contributo. La mancata opposizione all'avviso di addebito non converte il termine da 5 a 10 anni, poiché l'avviso ha natura amministrativa e non giudiziale (Cass. n. 4032/2016). Per l'opposizione all'avviso di addebito il termine è di 40 giorni dalla notifica, da proporre davanti al Giudice del Lavoro.
La richiesta di sgravio della cartella si presenta all'ente creditore — non ad Agenzia Entrate-Riscossione — tramite posta elettronica certificata, raccomandata A/R, sportello fisico o portale telematico dell'ente. Alla domanda vanno allegati copia della cartella di pagamento, documento di identità valido e la documentazione a supporto del motivo di sgravio.
La presentazione dell'istanza segue un iter preciso articolato in fasi successive. Chi può richiedere sgravio cartella: il contribuente intestatario della cartella, l'erede legittimo o un delegato munito di delega scritta.
Prima fase: individuazione dell'ente destinatario. Il primo passo consiste nel verificare chi ha emesso l'atto presupposto della cartella. L'istanza di sgravio va indirizzata all'ente impositore — Agenzia delle Entrate per i tributi erariali, INPS per i contributi previdenziali, il Comune per i tributi locali, la Camera di Commercio per il diritto annuale, la Prefettura per le sanzioni del Codice della Strada elevate da forze di polizia statale. L'errore più comune è rivolgersi ad AdER, che non ha potere decisionale sullo sgravio.
Seconda fase: compilazione dell'istanza sgravio. La domanda di sgravio della cartella deve contenere:
i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale o la partita IVA, gli estremi della cartella contestata, la motivazione dettagliata con l'indicazione del motivo di sgravio, la documentazione necessaria allegata a supporto, la richiesta espressa di annullamento totale o parziale, il recapito per le comunicazioni e la firma leggibile.
Terza fase: modalità presentazione. Le modalità di presentazione dell'istanza comprendono l'invio tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'ente, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mano presso lo sportello fisico o attraverso il portale telematico dell'ente con accesso SPID, CIE o CNS. La procedura è interamente gratuita ed è esente da imposta di bollo (art. 5, tabella B, D.P.R. 642/1972).
Avvertenza critica: la presentazione dell'istanza di sgravio non sospende né interrompe i termini presentazione del ricorso giurisdizionale né i termini di pagamento della cartella. È un aspetto determinante. Attendere l'esito dell'istanza senza proporre ricorso può far decorrere il termine perentorio di 60 giorni per l'impugnazione (D.Lgs. 546/1992). Il contribuente può utilizzare il modello istanza annullamento per richiedere lo sgravio in autotutela, ma deve sempre presentare contestualmente ricorso per tutelare i propri termini.
Dopo la presentazione istanza, l'ente avvia l'istruttoria, al termine della quale emette il provvedimento sgravio (se accoglie) o un diniego motivato. Il provvedimento viene poi trasmesso in via telematica ad AdER, che aggiorna la posizione debitoria e cancella il debito dalla cartella. La memoria difensiva è lo strumento specifico utilizzato per le cartelle CCIAA, con modulo apposito (Modello 8).
Per la domanda sgravio cartella servono: copia integrale della cartella esattoriale, documento d'identità del richiedente, codice fiscale, documentazione probatoria a supporto del motivo (ricevuta di pagamento, sentenza, certificati, F24 quietanzato) e, se si agisce tramite rappresentante, la delega con documento del delegante.
La documentazione necessaria varia in funzione del motivo di sgravio. Se il motivo è il pagamento già effettuato, occorre la ricevuta pagamento (F24 quietanzato, bollettino, bonifico). Se il motivo è la prescrizione, è utile allegare la copia della cartella esattoriale con la data di notifica e la dimostrazione dell'assenza di atti interruttivi nel periodo. Per i vizi formali, la copia integrale della cartella è indispensabile per evidenziare i difetti contestati.
Per le cartelle CCIAA relative al diritto annuale, le Camere di Commercio richiedono generalmente la compilazione di un modulo specifico (Modello 8 per la memoria difensiva avverso cartella) con allegata copia della cartella e documentazione giustificativa. Per le cartelle della Prefettura relative a sanzioni del Codice della Strada, la copia cartella esattoriale con data di notifica è essenziale, unitamente alla documentazione comprovante il motivo della richiesta.
Per le cartelle relative a tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES, IRAP), la richiesta di sgravio si presenta all'Agenzia delle Entrate — l'ente creditore competente — tramite i canali telematici dell'Agenzia o via posta elettronica certificata all'ufficio territorialmente competente.
L'Agenzia delle Entrate è l'ente creditore per tutti i tributi erariali: è lei che ha il potere di valutare l'istanza ed emettere il provvedimento sgravio. AdER è solo l'esecutore della riscossione e non può decidere in autonomia sull'annullamento del debito.
Per tributi di natura diversa da quella erariale, il destinatario cambia: l'INPS per i contributi previdenziali, il Comune per IMU, TARI e tributi locali, la Camera di Commercio per il diritto annuale, la Regione per la tassa automobilistica. Quando i presupposti della richiesta rientrano nei casi tassativi previsti dalla Legge 228/2012 (pagamento già effettuato, prescrizione, sgravio già emesso, sentenza favorevole), è possibile utilizzare in alternativa la sospensione cartella legale presentando domanda direttamente ad AdER.
Lo sgravio produce effetti diversi a seconda che sia totale o parziale. Lo sgravio totale comporta l'annullamento del debito iscritto a ruolo nella sua interezza: il provvedimento di sgravio elimina ogni effetto della cartella e l'annullamento del debito è definitivo.
AdER è tenuta a revocare immediatamente il fermo amministrativo con rimozione dell'annotazione al PRA, a procedere alla cancellazione dell'ipoteca — senza costi per il contribuente — e a cessare qualsiasi pignoramento in corso, con restituzione delle somme accantonate e non ancora trasferite. Il contribuente ha inoltre diritto al rimborso cartella annullata, comprensivo delle somme già versate maggiorate degli interessi legali.
Lo sgravio parziale annulla soltanto una parte dell'importo iscritto a ruolo: la quota residua resta dovuta e il contribuente è tenuto a pagarla. Non viene emessa una nuova cartella per il residuo (Cass. n. 22804/2015): Agenzia Entrate-Riscossione aggiorna la posizione debitoria e la cartella originaria resta valida per l'importo non sgravato. Un annullamento parziale dell'avviso produce effetti importanti anche sul fronte degli atti esecutivi.
La Cassazione ha distinto due tipi di autoannullamento parziale (Cass. n. 29595/2018): la riduzione quantitativa pura — in cui l'ente semplicemente riduce l'importo senza introdurre nuovi presupposti — e la riduzione con nuova imposizione, che richiede invece l'emissione di un nuovo avviso di accertamento per consentire al contribuente di contestare i nuovi elementi.
Gli atti esecutivi precedenti allo sgravio parziale (ipoteche, pignoramenti) restano validi per la parte residua del debito (Cass. n. 12661/2016). Lo sgravio parziale non sospende automaticamente la riscossione sulla quota residua: per ottenere il blocco serve un'istanza separata di sospensione ad AdER.
Lo sgravio è compatibile con la rateizzazione del debito in corso: è possibile presentare istanza di sgravio parziale anche durante un piano di rateizzazione, ottenendo l'aggiornamento del piano sull'importo corretto. Allo stesso modo, il pagamento in corso della cartella non preclude la possibilità di chiedere lo sgravio parziale, poiché il pagamento non equivale a rinuncia alla contestazione.
Dopo uno sgravio parziale, il contribuente deve pagare solo l'importo residuo indicato nella posizione debitoria aggiornata. Non viene emessa una nuova cartella: Agenzia Entrate-Riscossione aggiorna la cartella originaria e il contribuente versa la differenza con le modalità ordinarie di pagamento.
Il provvedimento di sgravio parziale riduce l'importo iscritto a ruolo, ma la parte restante è immediatamente esigibile. Lo sgravio parziale non sospende automaticamente la riscossione del residuo: se il contribuente intende contestare anche la quota restante, deve presentare un'apposita istanza di sospensione o un ricorso giurisdizionale.
Per il pagamento del residuo dopo lo sgravio parziale è possibile richiedere la rateizzazione del debito. La rateizzazione cartella consente di dilazionare il pagamento in rate mensili secondo i piani previsti dalla normativa vigente (piano ordinario a semplice richiesta per debiti entro le soglie stabilite dalla legge, ai sensi del D.Lgs. 110/2024), con la possibilità di estinguere eventuali procedure esecutive in corso già con il versamento della prima rata.
Il tempo di risposta dell'ente varia considerevolmente in base all'amministrazione cui è rivolta l'istanza sgravio e alla complessità del caso. Non esiste un termine unico e uniforme per tutti gli enti.
I Comuni rispondono generalmente entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, come attestato dalla prassi di Genova, Bari, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone e Palermo. Per casi complessi — ad esempio quelli che richiedono l'acquisizione di informazioni da altri enti — il Comune di Genova prevede una proroga fino a 120 giorni, previa comunicazione al contribuente entro i primi 30 giorni.
Le Camere di Commercio impiegano fino a 60 giorni per l'istruttoria (prassi CCIAA Roma, Provincia Mantova, CCIAA Trapani). Per la sospensione legale della riscossione prevista dalla Legge 228/2012, il termine è più lungo: l'ente creditore ha 220 giorni per rispondere. Se non lo fa, nei casi di pagamento già effettuato, sgravio già emesso o prescrizione, il debito viene annullato automaticamente.
Il silenzio-rifiuto si configura quando l'ente non risponde entro il termine previsto: la mancata risposta equivale a un rigetto implicito della domanda sgravio cartella, generalmente dopo 90-120 giorni dalla presentazione.
L'esito dell'istanza può assumere tre forme: sgravio totale, sgravio parziale o rigetto. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato, indicando le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato al diniego. In assenza di motivazione, il rigetto è censurabile in sede giurisdizionale.
I tempi di risposta variano in base all'ente creditore e alla tipologia del tributo. I Comuni rispondono mediamente entro 30 giorni, le Camere di Commercio entro 60 giorni. Per i casi più complessi il tempo di risposta dell'ente può estendersi fino a 120 giorni. Se l'ente non risponde, il silenzio equivale a rigetto.
Il termine di risposta ha natura ordinatoria per la maggior parte degli enti: il suo superamento non produce conseguenze automatiche sull'esito istanza, ma il contribuente può considerare la mancata risposta come silenzio-rifiuto e agire in sede giurisdizionale. Quando presentare la domanda di sgravio non è vincolato a termini perentori — l'istanza in autotutela può essere presentata in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza dei termini presentazione per il ricorso — ma è nell'interesse del contribuente agire tempestivamente per evitare il consolidamento della pretesa e l'avvio di azioni esecutive.
Se l'ente rigetta la richiesta sgravio cartella, il contribuente può proporre ricorso giudiziale al giudice competente entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto. Il ricorso può essere proposto anche avverso il silenzio-rifiuto. In alternativa, è possibile valutare la sospensione legale o la definizione agevolata.
Il rigetto dell'istanza sgravio non chiude le strade a disposizione del contribuente. L'opposizione cartella più diretta è il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (Commissione Tributaria, oggi ridenominata CGT) di primo grado. In caso di rigetto esplicito, il ricorso va proposto entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego; in caso di silenzio-rifiuto, invece, il ricorso può essere presentato dopo 90 giorni dalla domanda di restituzione o di autotutela, senza un termine finale di decadenza (art. 21, commi 1 e 2, D.Lgs. 546/1992). Per importi superiori a 3.000 euro è obbligatoria l'assistenza di un difensore abilitato.
Se il rigetto riguarda una cartella per la quale sussistono i presupposti della sospensione legale (Legge 228/2012), è ancora possibile presentare domanda ad AdER entro 60 giorni dalla notifica della cartella — se il termine non è già decorso. In alternativa, la definizione agevolata o la rottamazione cartelle, quando disponibili, possono offrire una soluzione per estinguere il debito con condizioni più favorevoli. Qualora persistano vizi di legittimità o di merito, il contribuente può valutare il ricorso cartella esattoriale entro i termini previsti dal D.Lgs. 546/1992.
La richiesta di sgravio e il ricorso giurisdizionale non si escludono a vicenda, ma il loro rapporto è asimmetrico: l'istanza non sospende i termini per il ricorso, mentre il ricorso — se accolto — obbliga l'ente allo sgravio. Questa asimmetria rende il coordinamento tra le due strade il vero nodo operativo dell'intera procedura.
Il fattore discriminante nella scelta è la solidità della documentazione probatoria. Quando il pagamento già effettuato risulta da un F24 quietanzato o la prescrizione è oggettivamente maturata, l'istanza di sgravio ha elevate probabilità di accoglimento e la via amministrativa è la più rapida ed economica. Quando invece il motivo richiede una valutazione discrezionale dell'ente — ad esempio un errore di calcolo contestato — il ricorso offre una tutela più incisiva perché sottrae la decisione alla stessa amministrazione che ha generato l'errore.
Il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella — entro cui va proposto il ricorso alla CGT — definisce il perimetro entro cui tutte le opzioni restano aperte. Superato quel termine, resta comunque possibile ricorrere all'autotutela obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000) per errori manifesti, il cui diniego o silenzio è ora impugnabile davanti al giudice tributario (art. 19, comma 1, lett. g-bis, D.Lgs. 546/1992), offrendo così nuove garanzie giurisdizionali anche per gli atti divenuti definitivi.
Visualizza le differenze principali in sintesi
| Caratteristica | Sgravio Totale | Sgravio Parziale |
|---|---|---|
| Effetto sul debito | Annulla l'intero importo iscritto a ruolo in via definitiva e irreversibile | Annulla solo una quota del debito; il residuo resta immediatamente esigibile |
| Nuova cartella emessa | Nessuna nuova cartella; la posizione debitoria viene chiusa integralmente | Nessuna nuova cartella; AdER aggiorna la cartella originaria per la quota residua |
| Fermi amministrativi e ipoteche | Revocati integralmente da AdER senza costi per il contribuente | Restano validi per la quota residua del debito non annullata |
| Rimborso somme già versate | Diritto al rimborso integrale delle somme pagate maggiorate degli interessi legali | Rimborso limitato alla sola quota annullata, se già versata |
| Rateizzazione del residuo | Non applicabile: il debito è azzerato e non vi è nulla da rateizzare | Possibile richiedere rateizzazione fino a 72 rate mensili per la quota residua |
Autore dell'Articolo
Avv. Donato è un avvocato tributarista specializzato nella difesa dei contribuenti contro gli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate. Con anni di esperienza nel contenzioso tributario, offre consulenza strategica per la risoluzione delle controversie fiscali attraverso strumenti di deflazione come l'accertamento con adesione e la mediazione tributaria.
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