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Interessi di Mora e Aggio sulle Cartelle Esattoriali

Come Si Calcolano e Quando Non Sono Dovuti

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Scritto da: Avv. Donato Aggiornato il: 13 maggio 2026
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Mora al 2,68%, Oneri fino al 6% e Strumenti per Ridurli

Se hai ricevuto una cartella esattoriale e non l'hai saldata entro 60 giorni, ogni giorno che passa il tuo debito cresce. Gli interessi di mora al 2,68% annuo si sommano agli oneri di riscossione fino al 6% ( per i carichi ante-2022), trasformando anche importi contenuti in cifre difficili da gestire. Esistono però strumenti concreti per ridurre o azzerare questi costi aggiuntivi: dal pagamento tempestivo alla rateizzazione, fino alla rottamazione quinquies che elimina mora, aggio e sanzioni con domanda entro il 30 aprile 2026.

Gli interessi di mora sulle cartelle esattoriali maturano dalla data di notifica della cartella, ma diventano dovuti solo se il pagamento non avviene entro 60 giorni. Chi paga in ritardo deve corrispondere gli interessi calcolati sull'intero periodo dalla notifica fino al pagamento. Il tasso è del 2,68% annuo, il più basso degli ultimi quindici anni. La mora si calcola solo sul tributo iscritto a ruolo: sanzioni e altri interessi sono esclusi dalla base di calcolo. La formula è semplice: capitale × 2,68 × giorni di ritardo, diviso 36.500. Su 10.000 euro di tributo con 120 giorni di mora effettiva, gli interessi ammontano a circa 88 euro.

L'aggio di riscossione, cioè il compenso dell'agente della riscossione, è stato abolito per i carichi affidati dal 1° gennaio 2022. Per quelli precedenti resta al 3% se si paga entro 60 giorni, al 6% oltre. Per questi ultimi, gli oneri di riscossione sono stati aboliti per il debitore dalla L. 234/2021: non si paga alcun aggio né percentuale aggiuntiva. Il costo del servizio è a carico dell'ente creditore.

Il sistema prevede tre tipi di interessi distinti che non si cumulano mai sullo stesso debito. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (4% annuo) maturano prima della cartella. La mora (2,68%) parte dopo la scadenza dei 60 giorni. Gli interessi di dilazione (4,5% annuo) sostituiscono la mora quando si ottiene la rateizzazione. Chi chiede la dilazione entro 60 giorni dalla notifica non paga mai la mora.

Tre strumenti consentono di contenere questi accessori. Il pagamento entro i termini previsti azzera la mora e limita gli oneri nella misura stabilita dalla legge. La rateizzazione, fino a 84 rate mensili per richiesta semplice su debiti fino a 120.000 euro o fino a 120 rate per richiesta documentata ai sensi del D.Lgs. 110/2024, sostituisce la mora con la dilazione al tasso previsto. La rottamazione quinquies è l'opzione più incisiva: elimina interessi di mora, aggio e sanzioni per i carichi affidati nel periodo stabilito dalla norma. La domanda va presentata entro la scadenza fissata dalla legge, con pagamento in unica soluzione o a rate secondo le modalità previste.

La tempestività dopo la notifica della cartella è il fattore decisivo. Superati i 60 giorni, la mora matura ogni giorno senza interruzioni e si attivano le procedure di riscossione coattiva. La prescrizione degli interessi di mora è quinquennale, ma può essere interrotta da atti dell'agente della riscossione. La sospensione giudiziale non interrompe la maturazione della mora, che resta dovuta per l'intero periodo, senza eliminare gli accessori già maturati.

Cosa Sono gli Interessi di Mora e l'Aggio di Riscossione

L'aggio esattoriale è il compenso percentuale riconosciuto all'agente della riscossione sulle somme iscritte a ruolo. Non ha natura sanzionatoria né tributaria, ma retributiva: remunera il servizio di riscossione coattiva svolto nell'interesse dell'ente creditore.

Quando una cartella esattoriale non viene saldata entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il debito originario si arricchisce di una serie di voci accessorie. Il pagamento della cartella esattoriale oltre la scadenza comporta infatti l'applicazione di importi aggiuntivi che incidono in modo significativo sull'ammontare complessivamente dovuto. Due di essi meritano particolare attenzione: gli interessi di mora e l'aggio di riscossione.

L'aggio, già disciplinato dall'art. 17, D.Lgs. 112/1999 (oggi abrogato dal D.Lgs. 33/2025), costituisce il compenso di Agenzia Entrate Riscossione per l'attività di riscossione svolta. La Cassazione ne ha confermato la natura retributiva, distinguendola nettamente da quella delle sanzioni tributarie. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, l'aggio restava dovuto nella misura del 3% o del 6% a seconda della tempestività del pagamento, secondo la disciplina allora vigente.

Dal 1° gennaio 2022, l'aggio è stato sostituito dagli oneri di riscossione disciplinati dall'art. 9, D.Lgs. 159/2015, trattati in dettaglio nella sezione dedicata. A carico del debitore restano inoltre le spese di notifica e le spese per le eventuali procedure esecutive.

È importante non confondere questi accessori con le sanzioni tributarie, che hanno funzione punitiva e seguono un regime autonomo, né con gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo o gli interessi di dilazione, che intervengono in fasi diverse del rapporto tra contribuente e fisco e rispondono a logiche distinte.

Calcolo degli Interessi di Mora: Tasso, Formula e Decorrenza

Il calcolo degli interessi di mora richiede tre elementi: la base imponibile, il tasso applicabile e il numero di giorni di ritardo. L'art. 30, D.P.R. 602/1973 stabilisce che la base di calcolo comprende unicamente la quota di tributo iscritta a ruolo. Dal 13 luglio 2011, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono espressamente esclusi dalla base su cui maturano gli interessi moratori. Il dies a quo — cioè il giorno iniziale — è la data di notifica della cartella stessa (art. 30, D.P.R. 602/1973). Se il pagamento non interviene entro 60 giorni, gli interessi sono dovuti per l'intero periodo dalla notifica.

La formula di calcolo è lineare: (capitale × tasso × giorni) / 36.500. La maturazione degli interessi avviene su base giornaliera, senza interruzioni, dal giorno in cui scatta l'obbligo fino al pagamento effettivo o alla presentazione dell'istanza di rateizzazione.

Come si calcolano gli interessi di mora sulla cartella esattoriale?

Il calcolo degli interessi di mora sulla cartella si effettua applicando la formula: tributo iscritto a ruolo × tasso di mora (2,68%) × giorni di ritardo, diviso 36.500. Si considerano i giorni dalla data di notifica della cartella fino al saldo, e la base esclude sanzioni e altri interessi.

Per un esempio pratico: una cartella che riporta 10.000 euro di tributo, notificata e rimasta insoluta per 180 giorni complessivi, produce interessi di mora per 180 giorni (decorrono tutti dalla notifica). Il calcolo è: 10.000 × 2,68 × 180 / 36.500 = circa 132 euro. Nota: chi paga al 60° giorno o prima non deve alcun interesse; chi paga oltre deve l'intera maturazione dalla notifica. L'importo può apparire contenuto su un singolo semestre, ma la maturazione giornaliera continua rende la mora progressivamente più gravosa con il passare del tempo.

Va precisato che questa formula calcolo si applica specificamente ai debiti iscritti a ruolo in fase di riscossione coattiva. Per tributi come IMU o contributi INPS, i regimi di calcolo degli interessi sono diversi e seguono norme proprie. Analogamente, il calcolo di sanzioni e interessi nel ravvedimento operoso utilizza gli interessi legali e non la mora.

Quando maturano gli interessi di mora?

Gli interessi di mora sulla cartella decorrono decorso inutilmente il termine di pagamento previsto dalla legge, senza soluzione di continuità, fino al pagamento integrale del tributo o alla presentazione dell'istanza di rateizzazione. La maturazione è giornaliera e automatica.

Il dies a quo — cioè il giorno iniziale — coincide con la data di notifica della cartella di pagamento (art. 30, D.P.R. 602/1973). Il dies ad quem — il giorno finale — è rappresentato dalla data dell'effettivo versamento oppure dal giorno in cui viene protocollata la domanda di rateizzazione. Dal momento in cui la rateizzazione è concessa, la mora cessa e viene sostituita dagli interessi di dilazione.

Secondo Cass. V n. 40047/2021, gli interessi di mora restano dovuti anche durante la sospensione cautelare giudiziale, poiché la natura del debito non è modificata dal provvedimento provvisorio.

Qual è il tasso degli interessi di mora nel 2025?

Il tasso degli interessi di mora nel 2025 è pari al 2,68% annuo, invariato dal 1° luglio 2019. È il valore più basso dall'introduzione del sistema, fissato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 148038/2019, e resta in vigore fino a nuovo provvedimento.

Il tasso viene determinato annualmente sulla base della media dei tassi bancari attivi. La sua evoluzione negli ultimi quindici anni mostra una tendenza costante alla riduzione: partendo dal 6,8358% nel 2009, è sceso al 5,7567% nel 2010, al 5,0243% nel 2011, al 4,88% nel 2015, al 3,50% nel 2017, al 3,01% nel 2018, fino all'attuale 2,68%.

Questa discesa riflette il parallelo calo dei tassi bancari di riferimento. Tuttavia il tasso di mora resta significativamente più elevato rispetto al tasso degli interessi legali, pari al 2% nel 2025, e rispetto al tasso sugli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, fissato nella misura prevista dalla normativa vigente e riferito a una fase temporale diversa.

Aggio e Oneri di Riscossione: Percentuali e Regimi Temporali

L'aggio ha attraversato tre fasi normative distinte. Prima del 1° gennaio 2016, il D.Lgs. 112/1999 (oggi integralmente abrogato dal D.Lgs. 33/2025) disciplinava la misura dell'aggio di riscossione. In base al previgente art. 17, le percentuali erano fissate al 4,65% per pagamenti entro 60 giorni dalla notifica e all'8% oltre tale termine, calcolate sulle somme iscritte a ruolo. Nel regime ante-2016, l'onere gravava interamente sul contribuente per i pagamenti tardivi; la quota entro 60 giorni era invece ripartita con l'ente creditore.

Dal 2016, la riforma ha ridotto le aliquote al 3% e al 6%. Il principio del tempus regit actum, confermato dalla Cassazione, stabilisce che si applica la normativa vigente al momento della riscossione, non quella in vigore nell'anno d'imposta della pretesa. Per i carichi affidati ad Agenzia Entrate Riscossione — ente che ha sostituito Equitalia dal 2017 — fino al 31 dicembre 2021, questo regime resta pienamente operativo.

L'abolizione dell'aggio per i nuovi carichi, disposta dalla L. 234/2021, ha chiuso un capitolo controverso. La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 120/2021, aveva segnalato la problematicità di un compenso percentuale fisso non commisurato ai costi effettivi, pur dichiarando inammissibili le questioni in quanto la soluzione adeguata ricadeva nella discrezionalità del legislatore. Con una successiva pronuncia, la Corte ha preso atto dell'intervento legislativo e confermato la legittimità del regime previgente per i carichi ante 2022.

Un profilo critico riguarda la base di calcolo dell'aggio: nei regimi precedenti, essa comprendeva tributo, sanzioni e interessi moratori iscritti a ruolo. Il calcolo dell'aggio sugli interessi di mora configura una forma di anatocismo indiretto, ovvero la produzione di interessi su interessi, vietata dal codice civile. Questo aspetto resta rilevante per il contenzioso su cartelle emesse prima del 2016.

Gli interessi di mora si applicano anche sulle sanzioni?

No. L'art. 30, D.P.R. 602/1973, nella formulazione vigente dal 13 luglio 2011, prevede che gli interessi moratori si calcolino esclusivamente sulla quota di tributo iscritto a ruolo. Le sanzioni tributarie sono espressamente escluse dalla base di calcolo.

Prima della modifica normativa del 2011, la prassi di alcuni uffici includeva le sanzioni nella base di calcolo della mora, generando un effetto anatocistico contrario al divieto di produzione di interessi su interessi. La Cassazione ha dichiarato illegittimo questo meccanismo. Per le cartelle formate con ruoli antecedenti al 13 luglio 2011, il contribuente può contestare il calcolo della mora qualora risulti effettuato su una base allargata comprensiva di sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Il divieto di calcolare la mora sulle sanzioni discende anche dall'art. 2, D.Lgs. 472/1997, che stabilisce in modo netto che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

Differenza tra Interessi di Mora, Dilazione e Ritardata Iscrizione a Ruolo

Il sistema della riscossione coattiva prevede tre tipologie di interessi, ciascuna con funzione, tasso e momento di applicazione distinti. Gli interessi moratori, disciplinati dall'art. 30, D.P.R. 602/1973, decorrono dalla data di notifica della cartella fino al pagamento, a un tasso determinato ogni anno con decreto del Ministero delle Finanze in base alla media dei tassi bancari attivi. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, previsti dall'art. 20, D.P.R. 602/1973, maturano dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla consegna dei ruoli al concessionario, a un tasso fissato per legge nella misura base del 5% annuo, successivamente rideterminato nel tempo con appositi provvedimenti ministeriali.

Questi ultimi vengono inclusi nell'importo della cartella al momento della sua emissione.

La terza tipologia è rappresentata dagli interessi di dilazione, regolati dall'art. 21, D.P.R. 602/1973. Si applicano quando il contribuente ottiene la rateizzazione del debito, al tasso stabilito periodicamente con decreto ministeriale (il testo base dell'art. 21 prevede il 6% annuo, ma la misura è stata più volte ridotta da provvedimenti successivi, da ultimo con D.M. 21 maggio 2009 per le dilazioni concesse dal 1° ottobre 2009). Un principio fondamentale è la non cumulabilità tra mora e dilazione: una volta concessa la rateizzazione, gli interessi di mora cessano di maturare e vengono sostituiti dagli interessi di dilazione sul debito residuo.

Va inoltre menzionato il rischio di anatocismo. Quando la base di calcolo della mora include gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo già capitalizzati nel ruolo, si produce un effetto di interessi su interessi vietato dal codice civile. La Cassazione ha confermato l'illegittimità di questo meccanismo per i ruoli formati prima del 13 luglio 2011.

Un'ultima distinzione riguarda gli interessi legali, stabiliti annualmente con decreto del MEF. Questi non intervengono nella riscossione coattiva, ma trovano applicazione nel ravvedimento operoso e nelle procedure di regolarizzazione spontanea, dove sostituiscono integralmente la mora.

Sul piano fiscale, gli interessi di mora e di dilazione sono deducibili per le imprese come oneri finanziari (Ris. AdE 77/E/2011), a differenza delle sanzioni che restano indeducibili.

Qual è la differenza tra interessi di mora e interessi di dilazione?

La distinzione è rilevante per chi valuta la convenienza della rateizzazione. Se l'istanza viene presentata e accolta entro i 60 giorni dalla notifica, la mora non matura mai e si pagano solo gli interessi di dilazione. Se invece la rateizzazione viene richiesta dopo il sessantesimo giorno, gli interessi moratori già maturati vengono inclusi nel piano di ammortamento, ma dal momento della concessione la mora si ferma.

Come Ridurre o Azzerare gli Interessi di Mora e l'Aggio

Il termine dei 60 giorni dalla notifica rappresenta lo spartiacque per la gestione degli accessori sulla cartella. Il pagamento integrale entro questa finestra azzera completamente gli interessi di mora — disciplinati dall'art. 30, D.P.R. 602/1973, al tasso fissato annualmente con decreto ministeriale — e consente di beneficiare della riduzione degli oneri di riscossione prevista dalla normativa vigente. Per le modalità operative del versamento, la guida su come pagare la cartella illustra i canali disponibili.

La rateizzazione della cartella offre un'alternativa per chi non può saldare in unica soluzione. Se concessa entro 60 giorni, sostituisce la mora con il tasso di dilazione al 4,5%. Per i debiti fino a 120.000 euro, il piano di ammortamento su semplice richiesta prevede un numero massimo di rate crescente nel tempo: 84 rate mensili per richieste presentate nel 2025-2026, 96 nel 2027-2028 e 108 dal 2029. Chi documenta una difficoltà economica può ottenere fino a 120 rate, indipendentemente dall'importo (art. 19 D.P.R. 602/1973 come modificato da D.Lgs. 110/2024). La prima rata è particolarmente rilevante: il suo pagamento sospende le azioni esecutive in corso.

La definizione agevolata rappresenta lo strumento più incisivo. La rottamazione quinquies consente l'azzeramento integrale di interessi di mora, aggio e sanzioni per i carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo individuato dalla legge.

La domanda va presentata in via telematica entro il 30 aprile 2026. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2026, oppure in massimo 54 rate bimestrali con interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026. La decadenza scatta con il mancato pagamento di sole 2 rate, anche non consecutive, senza alcun margine di tolleranza.

Il ravvedimento operoso interviene in una fase diversa: consente la regolarizzazione spontanea del debito prima dell'iscrizione a ruolo, utilizzando gli interessi legali anziché la mora. Per i debiti già iscritti a ruolo, tuttavia, il ravvedimento non è più applicabile.

Anche la prescrizione opera come limite: il diritto alla riscossione degli interessi di mora si prescrive in 5 anni (art. 2948, n. 4, c.c.), indipendentemente dal termine prescrizionale del tributo sottostante.

Come si possono evitare gli interessi di mora sulla cartella?

Per evitare gli interessi di mora sulla cartella esistono tre opzioni: pagare entro 60 giorni dalla notifica (nessuna mora), chiedere la rateizzazione entro lo stesso termine (si pagano solo interessi di dilazione al 4,5%), oppure aderire alla rottamazione quinquies che azzera integralmente mora, aggio e sanzioni.

La scelta tra queste opzioni dipende dall'entità del debito e dalla capacità finanziaria del contribuente. In caso di decadenza dalla rateizzazione, l'intero debito residuo torna esigibile con ripresa della mora. Analogamente, la decadenza dalla rottamazione quinquies ripristina ogni componente accessoria precedentemente azzerata, con conseguenze ancora più gravose. Per la verifica dello stato dei pagamenti, il portale dell'Agenzia Entrate-Riscossione consente di monitorare la propria posizione.

Cosa succede se non si paga la cartella entro 60 giorni?

Superato il termine di 60 giorni dalla notifica, la cartella produce interessi di mora al 2,68% annuo calcolati giornalmente sul tributo. Si attivano contestualmente le procedure di riscossione coattiva, che possono includere l'intimazione di pagamento, il fermo amministrativo e il pignoramento.

Le conseguenze del mancato pagamento si articolano su più livelli. Sul piano economico, gli oneri di riscossione salgono al 6% e la mora continua a maturare senza interruzioni. Sul piano esecutivo, l'agente della riscossione può procedere con azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio del contribuente. Anche dopo la scadenza dei 60 giorni, resta comunque possibile richiedere la rateizzazione ordinaria o, fino al 30 aprile 2026, aderire alla rottamazione quinquies. Per le cartelle la cui prescrizione risulta decorsa, il contribuente può far valere l'estinzione del credito dinanzi alla commissione tributaria provinciale.

L'Incidenza degli Accessori sul Debito e le Tempistiche per Contenerli

Il rapporto tra interessi di mora, aggio e tempo di permanenza del debito rivela una dinamica spesso sottovalutata. Le tre tipologie di interessi descritte nella sezione dedicata — mora, dilazione, ritardata iscrizione — non operano mai simultaneamente sullo stesso debito, ma si avvicendano in sequenza temporale:

la ritardata iscrizione precede la cartella, la mora segue la scadenza, la dilazione sostituisce la mora con la rateizzazione. Questa architettura, apparentemente ordinata, diventa complessa quando i programmi di voluntary disclosure o di definizione agevolata introducono eccezioni al regime ordinario, interrompendo la catena degli accessori a condizioni specifiche.

Il fattore determinante resta la tempestività della reazione alla notifica. I 60 giorni dal ricevimento della cartella definiscono il confine tra un regime in cui la mora non matura e uno in cui raggiunge il suo massimo. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, entro tale termine l'aggio resta al 3% e oltre sale al 6%; per i ruoli affidati dal 1° gennaio 2022, l'aggio a carico del debitore è stato eliminato dalla L. 234/2021, con successivo riordino ad opera del D.Lgs. 110/2024. Un'eventuale sospensione giudiziale non interrompe la maturazione della mora, che resta dovuta per l'intero periodo, senza eliminare gli accessori già maturati. La decadenza dalla rateizzazione, inoltre, ripristina l'intero carico originario inclusa la mora.

La scadenza del 30 aprile 2026 per la domanda di rottamazione quinquies rappresenta il termine più rilevante per chi ha carichi pendenti tra il 2000 e il 2023: il suo decorso preclude l'accesso alla definizione agevolata.

Confronto Rapido

Visualizza le differenze principali in sintesi

CaratteristicaInteressi di MoraInteressi di DilazioneInteressi per Ritardata Iscrizione a Ruolo
Norma di riferimentoArt. 30, D.P.R. 602/1973Art. 21, D.P.R. 602/1973Art. 20, D.P.R. 602/1973
Tasso applicato2,68% annuo (dal 1° luglio 2019)4,5% annuoBase 5% annuo (rideterminato nel tempo con provvedimenti ministeriali)
Quando decorreDalla data di notifica della cartellaDalla concessione della rateizzazioneDalla scadenza del pagamento fino alla consegna dei ruoli al concessionario
Quando si applicaSe il pagamento non avviene entro 60 giorni dalla notificaQuando il contribuente ottiene la dilazione del debitoPrima dell'emissione della cartella; già incluso nell'importo totale indicato
Base di calcoloSolo quota di tributo iscritta a ruolo (sanzioni escluse dal 13/07/2011)Debito residuo rateizzatoTributo non versato entro il termine originario
CumulabilitàNon si cumula: cessa alla concessione della rateizzazioneNon si cumula: sostituisce integralmente la moraNon si cumula: precede la mora, già capitalizzato nella cartella
Deducibilità fiscaleSì, come onere finanziario (Ris. AdE 77/E/2011)Sì, come onere finanziarioSì, come onere finanziario
Infografica riassuntiva: Interessi di Mora e Aggio sulle Cartelle Esattoriali
Schema riassuntivo dell'articolo
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Autore dell'Articolo

Avv. Donato

Avv. Donato è un avvocato tributarista specializzato nella difesa dei contribuenti contro gli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate. Con anni di esperienza nel contenzioso tributario, offre consulenza strategica per la risoluzione delle controversie fiscali attraverso strumenti di deflazione come l'accertamento con adesione e la mediazione tributaria.

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