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Cartella Nulla per Difetto di Motivazione: Guida Operativa

Come Riconoscere il Vizio e Far Annullare la Cartella

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Scritto da: Avv. Donato Aggiornato il: 11 maggio 2026
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Obbligo di Motivazione, Casistiche di Nullità e Rimedi per il Contribuente

Se hai ricevuto una cartella esattoriale e non riesci a capire perché ti viene chiesto di pagare, potresti trovarti di fronte a un vizio che ne determina la nullità. Una cartella priva di motivazione — o con motivazione generica e incomprensibile — viola il tuo diritto di difesa e può essere annullata dal giudice tributario. L'art. 7 della L. 212/2000 impone all'amministrazione di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Hai 60 giorni dalla notifica per agire con il ricorso.

La cartella nulla per difetto di motivazione si verifica quando l'atto non spiega in modo comprensibile perché il contribuente deve pagare. L'obbligo di motivazione della cartella esattoriale è previsto dall'art. 7 della L. 212/2000: ogni cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota e i criteri di calcolo degli interessi. Se manca anche uno solo di questi elementi, la cartella può essere dichiarata illegittima. Il D.P.R. 602/1973 disciplina il contenuto del ruolo e della cartella, e la riforma del 2023 ha ulteriormente rafforzato queste garanzie.

Le casistiche principali di nullità della cartella per difetto di motivazione includono l'uso di formule stereotipate come "omesso o carente versamento" senza ulteriori specificazioni, l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e il rinvio a un atto presupposto mai notificato né allegato. Se la cartella è il primo atto ricevuto dal contribuente, l'obbligo di motivazione è più stringente. La liquidazione automatica ex art. 36-bis ammette invece una motivazione semplificata, con rinvio alla dichiarazione. La differenza tra motivazione apparente e carente sta nel fatto che la prima esiste formalmente ma non spiega nulla, la seconda manca del tutto. Entrambe portano all'illegittimità.

L'impugnazione della cartella per difetto di motivazione si propone con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni dalla notifica. Per controversie sopra i 3.000 euro serve un difensore abilitato. È possibile chiedere la sospensione dell'esecuzione per bloccare pignoramenti e fermi durante il giudizio. Se il vizio emerge dopo i 60 giorni, resta l'opposizione atti esecutivi entro 20 giorni dall'atto esecutivo successivo. Per i contributi previdenziali il termine è di 40 giorni.

L'annullamento della cartella comporta la caducazione del titolo esecutivo e il blocco automatico di fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. Il giudice può anche disporre la nullità parziale: ad esempio annullare la parte relativa agli interessi non motivati, conservando la pretesa sull'imposta principale. Come alternativa al ricorso, il contribuente può presentare un'istanza di autotutela all'ente impositore, ma questa non sospende i termini per il ricorso.

La sanatoria per raggiungimento dello scopo può neutralizzare il vizio se il contribuente dimostra di aver compreso e contestato i presupposti della pretesa. La Cassazione richiede comunque la prova di un pregiudizio concreto al diritto di difesa. Se la cartella è il primo e unico atto impositivo, la carenza di motivazione porta quasi sempre all'annullamento.

L'Obbligo di Motivazione della Cartella Esattoriale

L'annullamento della cartella esattoriale per vizi dell'atto può discendere da diversi profili di illegittimità. Tra questi, il difetto di motivazione della cartella rappresenta uno dei più frequenti e insidiosi per l'ente impositore. La cartella esattoriale, per il suo funzionamento e la sua struttura, deve rispettare requisiti formali precisi la cui violazione determina l'invalidità dell'atto.

L'obbligo motivazione cartella trova il suo fondamento nell'art. 7 della L. 212/2000 (lo Statuto del Contribuente), che impone all'amministrazione finanziaria di indicare in ogni provvedimento impositivo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Questo principio discende dall'art. 3 della L. 241/1990, che regola la motivazione degli atti amministrativi e si applica, per espressa previsione dello Statuto, anche ai concessionari della riscossione.

Il D.P.R. 602/1973, agli artt. 12 e 25, disciplina il contenuto del ruolo e della cartella di pagamento, richiedendo l'indicazione del riferimento all'atto presupposto o, in mancanza, una motivazione sintetica ma chiara dell'iscrizione a ruolo.

La motivazione cartella esattoriale non è un requisito meramente formale: la giurisprudenza la qualifica come elemento sostanziale, la cui assenza impedisce al contribuente la conoscenza dei presupposti dell'imposizione e l'esercizio del diritto di difesa garantito dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

L'obbligo di motivazione della cartella è stato ulteriormente rafforzato dalla riforma fiscale del 2023: la L. 111/2023, all'art. 4, ha delegato il Governo a potenziare le garanzie del contribuente, e il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l'art. 7-ter nello Statuto del Contribuente, che prevede la nullità degli atti per difetto assoluto di attribuzione o violazione del giudicato. Per ciascun atto deve inoltre risultare il responsabile del procedimento, sia per l'iscrizione a ruolo sia per l'emissione e la notifica della cartella (art. 7, comma 2, lett. a), L. 212/2000).

Cos'è la cartella di pagamento e cosa contiene?

La cartella di pagamento è l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica al contribuente l'iscrizione a ruolo di somme dovute per tributi, sanzioni, interessi e spese. Contiene l'intimazione al pagamento entro 60 giorni dalla notifica e, scaduto il termine, funge da titolo esecutivo per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

Per una trattazione approfondita su tipologie, struttura e funzionamento delle cartelle si rinvia alla guida alle cartelle esattoriali. In questa sede è rilevante sottolineare che la motivazione della cartella esattoriale deve rendere comprensibili le ragioni dell'iscrizione a ruolo, indicando il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e la causale.

Quali elementi deve contenere la motivazione della cartella?

La motivazione della cartella deve contenere gli elementi essenziali della motivazione che consentano al contribuente di verificare la correttezza della pretesa: tipo di tributo, periodo d'imposta, imponibile, aliquota e criteri di calcolo degli interessi — comprensivi di tasso, periodo e base normativa di riferimento.

Il contenuto minimo della motivazione è definito dall'art. 7 della L. 212/2000 in combinato disposto con gli artt. 12 e 25 del D.P.R. 602/1973. La giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 10493/2024) ha chiarito che l'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi o della disposizione normativa applicata integra una carenza di motivazione della cartella esattoriale idonea a determinare l'illegittimità dell'atto. I requisiti della motivazione comprendono dunque non solo il capitale dovuto e le sanzioni, ma anche il dettaglio degli interessi — specificando tasso, dies a quo e dies ad quem, e la norma che li legittima. La cartella deve inoltre rispettare il contenuto minimo della motivazione relativo al responsabile del procedimento e all'ente creditore, affinché il contribuente possa identificare l'ufficio cui rivolgere eventuali contestazioni.

Quando la Cartella È Nulla per Difetto di Motivazione

La cartella nulla per difetto di motivazione ricorre tutte le volte in cui il contribuente non è messo in condizione di comprendere la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa. La nullità della cartella per difetto di motivazione si configura in diverse ipotesi concrete, accertate dalla giurisprudenza nel corso degli anni.

L'uso di una formula stereotipata — come la sola dicitura "omesso o carente versamento" — è insufficiente. La Cassazione (n. 20211/2013) ha dichiarato la nullità di una cartella motivata esclusivamente con tale espressione generica, priva di qualunque specificazione sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche. Analogamente, la conformità della cartella al modello ministeriale non salva da nullità: la CTP Roma (n. 22734/2017) ha annullato una cartella priva di indicazioni comprensibili sulle modalità di calcolo degli interessi, nonostante la corrispondenza al formato approvato.

Il livello di motivazione richiesto varia in base alla posizione della cartella nella sequenza procedimentale. Se la cartella è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa — ad esempio perché non è stata preceduta da un avviso di accertamento — l'obbligo è equiparato a quello di un atto propriamente impositivo. In questa ipotesi, il difetto di motivazione della cartella comporta l'annullamento con maggiore facilità.

Diverso è il caso della liquidazione automatica ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973: quando la cartella si limita a richiedere il pagamento di imposte dichiarate e non versate, la giurisprudenza ammette una motivazione semplificata, con mero rinvio alla dichiarazione del contribuente (Cass. n. 10033/2011). Quanto al controllo formale ex art. 36-ter, l'omesso invio dell'avviso bonario non determina automaticamente la nullità, ma la cartella deve comunque garantire al contribuente la piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione.

La Cassazione a Sezioni Unite (n. 11722/2010) ha introdotto un principio di equilibrio: la nullità per vizio di motivazione della cartella di pagamento è dichiarabile solo se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto al diritto di difesa. Se, impugnando la cartella, il contribuente ha contestato puntualmente i presupposti dell'imposizione, ciò può integrare una sanatoria per raggiungimento dello scopo. Tale criticità genera tuttora un orientamento oscillante tra nullità assoluta e sanatoria, a seconda del caso concreto.

In tema di interessi, la Cass. SS.UU. n. 22281/2022 ha chiarito che la cartella, quando è il primo atto con cui vengono pretesi interessi, deve indicare la base normativa, la decorrenza e il quantum. Se gli elementi essenziali della motivazione relativi agli interessi sono assenti, la carenza di motivazione della cartella esattoriale conduce all'illegittimità dell'atto (Cass. n. 10493/2024).

Quando la cartella è nulla per difetto di motivazione?

La cartella è nulla per difetto di motivazione quando non contiene un'esposizione comprensibile della pretesa: formula stereotipata senza specificazioni, assenza dell'iter logico-giuridico, impossibilità per il contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa. La nullità colpisce anche la cartella che omette i criteri di calcolo degli interessi.

Le casistiche principali, consolidate dalla giurisprudenza di legittimità, includono la cartella priva di collegamento a un atto presupposto specifico (Cass. n. 18224/2018), quella con indicazioni generiche non verificabili come la sola formula "omesso o carente versamento" (Cass. n. 20211/2013) e quella in cui il difetto assoluto di motivazione impedisce qualsiasi verifica da parte del contribuente (Cass. SS.UU. n. 8053/2014). È il caso, ad esempio, di una cartella che richiede il pagamento di interessi senza specificare tasso, periodo e base normativa applicata.

Qual è la differenza tra motivazione apparente e carente?

La motivazione apparente è formalmente presente nel testo della cartella ma sostanzialmente inidonea a rendere percepibile l'iter logico della pretesa. La motivazione carente, invece, si caratterizza per l'assenza o l'insufficienza degli elementi indispensabili alla comprensione. In entrambi i casi, il risultato è l'illegittimità dell'atto.

La distinzione, elaborata dalla Cass. SS.UU. n. 8053/2014 nel contesto del "minimo costituzionale" della motivazione, rileva anche per gli atti impositivi. La motivazione apparente — che include argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento dell'amministrazione — produce effetti analoghi al difetto assoluto di motivazione. Entrambe le forme di carenza impediscono al contribuente di conoscere i presupposti dell'imposizione e di organizzare una difesa adeguata.

Quando il rinvio all'atto presupposto è sufficiente?

La motivazione per relationem — il rinvio a un atto presupposto già notificato — è ammessa quando la cartella indica gli estremi specifici dell'atto richiamato e il contribuente ha avuto effettiva conoscenza del suo contenuto. L'allegazione dell'atto richiamato è obbligatoria se l'atto presupposto non era già conoscibile dal destinatario.

L'art. 7 della L. 212/2000 consente la motivazione per relationem a condizione che l'atto presupposto sia stato regolarmente notificato o risulti comunque conoscibile. Le Sezioni Unite (n. 11722/2010) hanno confermato che, quando la cartella segue un avviso di accertamento già ricevuto, è sufficiente il richiamo agli estremi dell'atto precedente senza necessità di allegazione. L'allegazione dell'atto richiamato diventa necessaria quando l'atto prodromico non risulta conosciuto: la Cass. VI n. 18224/2018 ha dichiarato la nullità di una cartella che rinviava a una comunicazione di irregolarità mai allegata né notificata al contribuente.

Come Contestare il Vizio di Motivazione della Cartella

L'impugnazione della cartella per difetto di motivazione avviene attraverso il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di primo grado — la ex Commissione Tributaria Provinciale — entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Il termine è perentorio: il mancato rispetto determina l'inammissibilità del ricorso (art. 21, D.Lgs. 546/1992) e, di fatto, la definitività dell'importo iscritto a ruolo, con effetti di acquiescenza.

Il ricorso alla Commissione Tributaria deve essere notificato sia all'ente creditore (l'ente impositore che ha formato il ruolo) sia all'Agenzia delle Entrate-Riscossione. La legittimazione passiva varia in funzione del tipo di entrata: per i tributi, l'amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate e il giudice annulla l'atto se la prova manca, è contraddittoria o è comunque insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni della pretesa impositiva e delle sanzioni (art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992); per le entrate non tributarie, la responsabilità può ricadere sull'agente della riscossione. Il termine impugnazione è il medesimo in entrambi i casi.

Contestualmente al ricorso, è possibile chiedere la sospensione dell'esecuzione della cartella. L'istanza cautelare (art. 47, D.Lgs. 546/1992) presuppone la dimostrazione di un danno grave e irreparabile e della verosimile fondatezza della domanda. La sospensione dell'esecuzione blocca pignoramenti e fermi durante il contraddittorio processuale, ed è un rimedio giurisdizionale essenziale per la tutela del diritto di difesa del contribuente.

Se il vizio viene scoperto dopo la scadenza dei 60 giorni — ad esempio in seguito a un atto esecutivo successivo — resta esperibile l'opposizione agli atti esecutivi nei termini e con le modalità previsti dal codice di procedura civile. Per i contributi previdenziali, il termine per il contraddittorio in sede di merito è quello previsto dalla disciplina vigente. L'impugnazione della cartella per difetto di motivazione attraverso il giudice tributario o tramite opposizione atti esecutivi rappresenta i due rimedi giurisdizionali principali a disposizione del contribuente.

Anche la sospensione della cartella può essere richiesta in via amministrativa, come misura complementare al ricorso alla Commissione Tributaria.

Come si impugna una cartella nulla per difetto di motivazione?

Il ricorso alla CGT di primo grado si propone entro 60 giorni dalla notifica della cartella (art. 21, D.Lgs. 546/1992). L'atto deve indicare i motivi di nullità, essere notificato all'ente creditore e all'agente di riscossione, e può contenere contestuale istanza di sospensione cautelare per evitare l'esecuzione forzata durante il giudizio.

I passi operativi comprendono la verifica dei vizi formali e sostanziali della cartella, la notifica del ricorso entro il termine di impugnazione, il deposito presso la segreteria della CGT con la documentazione probatoria e la richiesta di sospensione esecuzione se sussiste rischio di danno. Il contraddittorio processuale consente al contribuente di far valere la nullità della cartella per difetto di motivazione davanti al giudice tributario, che può pronunciare l'annullamento totale o parziale dell'atto impugnato.

Chi può impugnare la cartella per difetto di motivazione?

L'impugnazione spetta al contribuente destinatario della cartella, ai coobbligati solidali tenuti al pagamento in pari grado e, in caso di decesso, ai successori del debitore. Per le controversie di valore superiore alla soglia prevista dalla legge è obbligatoria l'assistenza di un difensore abilitato.

L'art. 12 del D.Lgs. 546/1992 impone l'assistenza tecnica per ricorsi che superano la soglia indicata. Il contraddittorio si instaura tra il contribuente (o il suo difensore) e l'ente impositore, con l'eventuale coinvolgimento dell'agente della riscossione per i vizi propri della cartella.

Quanto tempo c'è per contestare il vizio di motivazione?

Il termine principale è di 60 giorni dalla notifica cartella per il ricorso tributario. Per i contributi previdenziali il termine è di 40 giorni, per le sanzioni amministrative 30 giorni, e per l'opposizione agli atti esecutivi il termine è quello previsto dal codice di procedura civile.

La mancata impugnazione entro il termine di impugnazione rende la cartella definitiva: l'importo diventa definitivamente dovuto e la carenza di motivazione della cartella esattoriale non può più essere fatta valere in via ordinaria. Questo effetto preclusivo rende i termini un elemento cruciale nella tutela del contribuente.

Conseguenze della Nullità e Alternative al Ricorso

L'accertamento del difetto motivazione cartella da parte del giudice comporta l'annullamento della cartella, con la caducazione del titolo esecutivo e il blocco delle procedure esecutive in corso. Il giudice pronuncia esclusivamente l'annullamento, senza potersi sostituire all'amministrazione nell'accertamento del debito.

La giurisprudenza ammette anche la nullità parziale: quando il vizio di motivazione della cartella di pagamento riguarda solo una componente dell'atto — ad esempio gli interessi non motivati — il giudice può disporre l'annullamento della sola parte viziata, conservando la validità della pretesa relativa all'imposta principale (Cass. SS.UU. n. 22281/2022). La CTR di Lecce (n. 1634/2017) ha confermato questo principio annullando una cartella limitatamente ai calcoli oscuri degli interessi, mentre la parte relativa al tributo restava valida.

Un'analoga illegittimità si configura quando la cartella calcola interessi di mora sulle sanzioni — in contrasto con l'art. 2, co. 3, del D.Lgs. 472/1997 — o applica l'anatocismo in violazione del divieto civilistico.

L'annullamento della cartella produce effetti a cascata sugli atti consequenziali: l'iscrizione a ruolo perde efficacia, e con essa cadono automaticamente il fermo amministrativo, l'ipoteca esattoriale e le procedure di opposizione al pignoramento eventualmente in corso. L'intimazione ad adempiere ex art. 50 del D.P.R. 602/1973 diventa priva di titolo. Se la notifica cartella era il presupposto per l'avvio dell'espropriazione, l'annullamento ne blocca la prosecuzione.

Come alternativa al ricorso, il contribuente può presentare un'istanza di annullamento in autotutela all'ente impositore, chiedendo il riesame e l'annullamento della cartella senza ricorrere al giudice. L'autotutela non sospende i termini per il ricorso e non interrompe le procedure esecutive. L'impugnazione della cartella per difetto di motivazione in sede giurisdizionale resta il rimedio giurisdizionale più efficace per ottenere l'annullamento.

Tra le ulteriori opzioni, la richiesta di sgravio consente la riduzione o l'annullamento per errori manifesti. La rateizzazione del debito e la definizione agevolata rappresentano strumenti alternativi gestiti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma non presuppongono il riconoscimento di un vizio dell'atto.

Quando il vizio riguarda il ruolo e non la sola cartella, l'avviso di accertamento originario e il responsabile procedimento dell'ente creditore assumono rilevanza autonoma.

Cosa succede se la cartella non è motivata?

Se la cartella non è motivata, il contribuente può ottenere l'annullamento totale o parziale dell'atto davanti al giudice tributario. La nullità comporta la caducazione del titolo esecutivo, il blocco di fermi e ipoteche e — nel caso di nullità parziale — la conservazione della parte validamente motivata della pretesa.

Nella pratica, la CTR di Lecce (n. 1634/2017) ha annullato una cartella per la parte relativa a interessi calcolati in modo oscuro, mantenendo valida la pretesa sull'imposta. Per il contribuente che non riesce a comprendere le ragioni della pretesa — ad esempio per l'assenza di indicazione dell'avviso di accertamento presupposto — il rimedio giurisdizionale più diretto resta il ricorso entro 60 giorni dalla notifica cartella.

Il Peso della Motivazione tra Nullità Formale e Sanatoria Sostanziale

Il difetto di motivazione non è un vizio che opera in astratto: la sua efficacia invalidante dipende dall'interazione con il principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Se il contribuente, impugnando la cartella, dimostra di aver compreso e contestato puntualmente i presupposti della pretesa, la Cassazione (SS.UU. n. 11722/2010) può ritenere il vizio sanato — il che trasforma l'esito della causa in una questione di prova sulla concretezza del pregiudizio subìto, più che sulla mera assenza formale della motivazione.

Il fattore che determina il peso effettivo del vizio è la posizione della cartella nella sequenza procedimentale: se costituisce il primo e unico atto impositivo — senza che il contribuente abbia mai ricevuto un avviso di accertamento — l'obbligo di motivazione è equiparato a quello dell'atto accertativo vero e proprio. In questa ipotesi, la carenza motivazionale si traduce quasi sempre in annullamento, perché il contribuente non ha avuto altre occasioni per conoscere i presupposti dell'imposizione.

I 60 giorni dalla notifica definiscono il perimetro entro cui il ricorso e la sospensione cautelare restano accessibili: superato quel termine, la cartella si consolida e il vizio di motivazione non è più eccepibile in via ordinaria.

Confronto Rapido

Visualizza le differenze principali in sintesi

CaratteristicaMotivazione ApparenteMotivazione Carente
DefinizioneFormalmente presente nel testo della cartella, ma sostanzialmente inidonea a rendere percepibile l'iter logico-giuridico della pretesaAssente o ridotta a elementi insufficienti a consentire la comprensione dei presupposti dell'imposizione
Presenza nel testoSì, ma con argomentazioni obiettivamente inidonee a spiegare il ragionamento dell'amministrazioneNo, o limitata a formule generiche non verificabili come «omesso o carente versamento»
Esempio tipicoMotivazione che esiste ma non esplicita i criteri di calcolo degli interessi né la norma applicataCartella priva di qualsiasi indicazione sul tributo, sull'imponibile o sull'atto presupposto
Effetto giuridicoIllegittimità dell'atto, equiparata al difetto assoluto di motivazione dalla giurisprudenza di legittimitàNullità della cartella per impossibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa
Riferimento giurisprudenzialeCass. SS.UU. n. 8053/2014 (minimo costituzionale della motivazione)Cass. n. 20211/2013 (formula stereotipata insufficiente); Cass. n. 10493/2024 (interessi non motivati)
Infografica riassuntiva: Cartella Nulla per Difetto di Motivazione: Guida Operativa
Schema riassuntivo dell'articolo
Foto di Avv. Donato

Autore dell'Articolo

Avv. Donato

Avv. Donato è un avvocato tributarista specializzato nella difesa dei contribuenti contro gli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate. Con anni di esperienza nel contenzioso tributario, offre consulenza strategica per la risoluzione delle controversie fiscali attraverso strumenti di deflazione come l'accertamento con adesione e la mediazione tributaria.

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