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Notifica Cartella a Società: Regole e Casistiche

Sede Legale, PEC e Destinatari della Notifica alle Persone Giuridiche

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Scritto da: Avv. Donato Aggiornato il: 13 maggio 2026
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Notifica alle Società: Modalità, Destinatari e Responsabilità dei Soci

Se la tua società ha ricevuto una cartella di pagamento, o peggio se è già stata cancellata dal registro imprese, sapere a chi doveva essere notificata e con quali modalità può fare la differenza tra un atto valido e uno da impugnare. Un errore nel destinatario o nella procedura rende la notifica nulla. Hai 60 giorni dalla notifica per agire: conoscere le regole ti permette di verificare subito se l'atto è legittimo.

La notifica della cartella alla società segue regole diverse rispetto a quella diretta alle persone fisiche. La cartella di pagamento va consegnata presso la sede legale risultante dal registro imprese, al legale rappresentante o a persona incaricata della ricezione. Il canale primario è la PEC iscritta negli elenchi pubblici (INI-PEC). Se la PEC non è operativa, si procede con notifica cartacea tramite raccomandata o consegna diretta del messo speciale.

La consegna è valida anche a un soggetto stabilmente presente in sede, grazie al principio di immedesimazione organica. Non è richiesto che il consegnatario sia dipendente formale. Tuttavia, se la consegna avviene a un generico addetto alla sede (non al legale rappresentante né alla persona incaricata alla ricezione), è obbligatoria la raccomandata informativa: senza, la notifica è nulla.

Se la società cancellata dal registro imprese ha debiti tributari, la notifica della cartella di pagamento va diretta agli ex soci. La responsabilità dei soci dipende dal tipo societario: illimitata nelle società di persone, limitata alle somme percepite in liquidazione nelle società di capitali. Per le cancellazioni dal 13 dicembre 2014, la società mantiene una sopravvivenza fiscale di cinque anni. Per le cancellazioni anteriori, la notifica alla società estinta è radicalmente nulla.

In caso di fusione per incorporazione, l'unico destinatario legittimo è la società incorporante. Notificare alla società incorporata estinta produce nullità dell'atto. Nella liquidazione società con procedura concorsuale, l'agente della riscossione deve insinuarsi al passivo, non notificare la cartella alla procedura.

La validità notifica alla società è esclusa in più casi: notifica per irreperibilità relativa applicata alla persona giuridica presso la sede, consegna al portiere senza raccomandata informativa, notifica a società estinta o incorporata. La procedura di irreperibilità assoluta con deposito all'albo comunale è inesistente se diretta alla persona giuridica.

I termini impugnazione sono perentori: 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Decorso il termine, la cartella diventa definitiva e l'Agenzia Entrate Riscossione può avviare la riscossione coattiva con fermo, ipoteca e pignoramento. Se la cartella non è stata validamente notificata, resta la possibilità di impugnare l'atto esecutivo successivo facendo valere i vizi della cartella mai conosciuta.

Il fattore decisivo è lo status della società al momento della notifica. Una cartella formalmente corretta ma diretta al soggetto sbagliato — la società estinta anziché i soci, l'incorporata anziché l'incorporante — è nulla. Il vizio soggettivo può integrare, a seconda dei casi, un'ipotesi di nullità sanabile per raggiungimento dello scopo o di inesistenza insanabile.

Dove e a Chi Va Notificata la Cartella a una Società

Come viene notificata cartella a società? La notifica della cartella alla società avviene presso la sede legale o amministrativa risultante dal registro imprese. La consegna è valida se ricevuta dal legale rappresentante, da persona incaricata della ricezione o da soggetto stabilmente presente in sede, in virtù del principio di immedesimazione organica.

Le modalità di notifica cartella esattoriale alle società si articolano su più livelli. La disciplina processuale stabilisce che la notifica alle persone giuridiche si esegue presso la sede legale o, in subordine, la sede effettiva, mediante consegna al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni. La cartella di pagamento segue la medesima disciplina, integrata dall'art. 26 D.P.R. 602/1973 per le specificità della riscossione tributaria.

Il principio di immedesimazione organica, consolidato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 22086/2017), amplia significativamente il novero dei soggetti ai quali la notifica è validamente effettuata. La consegna al legale rappresentante è valida anche se avviene fuori dalla sede legale — ad esempio presso la sua abitazione — perché gli atti diretti alla società si riferiscono direttamente alla persona fisica che la rappresenta. La Cassazione ha poi chiarito che la notifica a un soggetto stabilmente presente in sede è valida anche se questi non è dipendente formale della società: grava sulla società l'onere di provare l'estraneità del consegnatario.

La notifica al legale rappresentante tramite PEC all'indirizzo iscritto in INI-PEC costituisce la modalità primaria per le società iscritte al registro imprese. La notifica della cartella via PEC deve rispettare requisiti specifici di validità, tra cui l'utilizzo dell'indirizzo risultante dai pubblici registri. Quando la consegna avviene a persona diversa dal destinatario, è obbligatoria la raccomandata informativa al legale rappresentante: la sua omissione determina la nullità della notifica, secondo la giurisprudenza consolidata.

Chi riceve la notifica della cartella per una società?

Chi riceve la notifica della cartella alla società è il legale rappresentante, una persona incaricata della ricezione o un soggetto stabilmente presente nella sede. Non è richiesto che il consegnatario sia dipendente formale dell'ente: l'immedesimazione organica rende valida la consegna a chiunque risulti preposto alla ricezione.

La disciplina processuale individua una gerarchia di consegnatari: rappresentante legale, persona incaricata di ricevere le notificazioni, persona addetta alla sede. La Cassazione a Sezioni Unite (n. 22086/2017) ha precisato che questa gerarchia non è rigida quando opera il principio di immedesimazione organica, che consente la notifica anche al legale rappresentante raggiunto fuori dalla sede sociale.

La giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che la persona trovata in sede si presume incaricata della ricezione fino a prova contraria. Il mero errore nel numero civico indicato sulla busta, quando l'atto ha comunque raggiunto il destinatario, è irrilevante ai fini della validità della notifica in applicazione del principio di raggiungimento dello scopo.

Come funziona la notifica della cartella a una società senza PEC?

La notifica della cartella alla società senza PEC avviene con modalità cartacea: il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario consegna l'atto presso la sede legale risultante dal registro imprese, secondo le regole della disciplina processuale sulla notifica alle persone giuridiche e dell'art. 26 D.P.R. 602/1973.

In assenza di PEC operativa, l'Agenzia Entrate Riscossione procede alla notifica cartacea tramite raccomandata con avviso di ricevimento o consegna diretta da parte del messo speciale. La normativa impone a tutte le società iscritte al registro imprese l'obbligo di dotarsi e mantenere attiva una casella PEC: il mancato adempimento configura una forma di irreperibilità colpevole a carico del legale rappresentante.

Se la sede risulta temporaneamente chiusa, si pongono questioni specifiche legate all'irreperibilità relativa e assoluta nella notifica alla persona giuridica, approfondite nella sezione dedicata ai vizi di notifica. L'ufficiale notificatore deve ripetere il tentativo o notificare al legale rappresentante in qualità di persona fisica.

Notifica alla Società Cancellata dal Registro Imprese

La cancellazione della società dal registro imprese produce l'estinzione dell'ente, come interpretato dalla giurisprudenza alla luce della riforma D.Lgs. 6/2003. La Cassazione a Sezioni Unite (nn. 6070-6072/2013) ha riconosciuto che l'estinzione genera un fenomeno successorio: i soci subentrano nelle obbligazioni sociali inadempiute, in una forma peculiare rispetto alla successione ereditaria ordinaria.

Il regime giuridico applicabile dipende dalla data di cancellazione. Per le cancellazioni richieste prima del 13 dicembre 2014, l'estinzione è immediata: la notifica della cartella di pagamento intestata alla società estinta è nulla per carenza di legittimazione passiva (Cass. n. 6743/2015).

Per le cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014, l'art. 28, co. 4, D.Lgs. 175/2014 differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione ai soli fini fiscali. Questa norma ha natura sostanziale e non è retroattiva, nonostante la diversa posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate.

La notifica agli ex soci può avvenire anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio della società, per analogia con l'art. 65, co. 4, D.P.R. 600/1973. Per le società di capitali, l'Agenzia delle Entrate deve previamente notificare ai soci un atto motivato di determinazione della responsabilità ex art. 36, co. 5, D.P.R. 602/1973 prima di emettere la cartella alla società, specificando le ragioni del passaggio di responsabilità, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata. La cartella diretta ai soci senza questo previo accertamento è illegittima.

Un aspetto critico riguarda la decadenza: la notifica a una società cancellata dal registro delle imprese oltre un anno dalla cancellazione non interrompe i termini di decadenza, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che supera le precedenti posizioni in materia.

Cosa succede se la cartella è notificata a una società estinta?

La cartella diretta a una società estinta è nulla. L'atto deve essere indirizzato agli ex soci, quali successori nelle obbligazioni inadempiute. La validità della notifica dipende dalla data di cancellazione e dal regime fiscale applicabile (ante o post 13 dicembre 2014).

Se la cancellazione è avvenuta prima del 13 dicembre 2014, la notifica alla società è radicalmente nulla. L'unico destinatario legittimo è l'ex socio, al quale la cartella della società va notificata con le modalità già descritte. L'orientamento prevalente della Corte di Cassazione esclude che la notifica alla società estinta possa produrre effetti conservativi sui termini di decadenza.

Per le cancellazioni dal 13 dicembre 2014, la società mantiene una "sopravvivenza fiscale" quinquennale: gli atti impositivi intestati alla società restano validi ed efficaci entro i cinque anni dalla richiesta di cancellazione.

Qual è la differenza tra la notifica a società di persone e di capitali?

La differenza nella notifica tra società di persone e di capitali riguarda principalmente gli effetti verso i soci. Nelle società di persone, la notifica alla società produce effetti automatici anche verso i soci illimitatamente responsabili, senza necessità di una seconda notifica. Nelle società di capitali, la responsabilità degli ex soci è limitata alle somme riscosse in liquidazione.

Nelle società di persone (SNC, SAS per i soci accomandatari), la disciplina civilistica prevede la responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali, subordinata alla preventiva escussione del patrimonio sociale. La Cassazione (sez. V, n. 16713/2016) ha stabilito che la notifica dell'atto impositivo o della cartella alla società di persone produce effetti anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile: per azionare il credito verso il socio è sufficiente un avviso di mora, senza necessità di notificargli una cartella autonoma.

Per le società di capitali (S.r.l., S.p.A.), la normativa limita la responsabilità degli ex soci alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, in proporzione alle quote sociali. Le sanzioni non si trasmettono agli ex soci, salvo che siano corresponsabili della violazione. La giurisprudenza più recente (Cass. SS.UU. n. 6070/2013) riconosce tuttavia la responsabilità dei soci anche in assenza di riparto utili per debiti non ancora definiti al momento della liquidazione.

Fusione per Incorporazione e Procedure Concorsuali

La notifica cartella a società coinvolta in operazioni straordinarie richiede la corretta identificazione del soggetto legittimato. La fusione per incorporazione determina l'estinzione della società incorporata al momento della cancellazione dal registro imprese (Cass. SS.UU. n. 21970/2021). La cartella esattoriale destinata alla società incorporata dopo la cancellazione è nulla: l'unico soggetto legittimato a ricevere la notifica è la società incorporante, in qualità di successore universale.

La Cassazione (n. 24579/2022) ha ribadito che l'avviso di accertamento notificato alla società incorporata estinta è radicalmente nullo. L'atto deve essere intestato alla società incorporante, eventualmente con la formula "Società X e per essa quale incorporante per fusione Società Y".

In caso di liquidazione coatta amministrativa della società, la notifica della cartella alla procedura concorsuale è parimenti nulla. L'agente della riscossione deve insinuarsi al passivo della procedura (CGT II Sicilia n. 460/10/2017; Cass. n. 25863/2014), presentando istanza di ammissione del credito.

Il liquidatore risponde in proprio verso i creditori insoddisfatti se il mancato pagamento dipende da colpa nella gestione della liquidazione, ma non è legittimato passivo per il debito sociale dopo l'estinzione della società. L'azione del fisco verso l'ex liquidatore ha natura risarcitoria autonoma, non successoria.

Come si notifica via PEC al curatore fallimentare?

La notifica PEC al curatore fallimentare è valida se indirizzata alla PEC personale del curatore risultante da INI-PEC o dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE). La PEC personale del curatore è giuridicamente equiparata alla PEC della procedura concorsuale ai fini della validità della notifica.

Il curatore deve comunicare il proprio indirizzo PEC al registro imprese entro dieci giorni dalla nomina, ai sensi dell'art. 31-bis L.F. La notifica a tale indirizzo equivale a notifica "a mani proprie" del coobbligato processuale (Trib. Napoli n. 13712/2015). La PEC della procedura fallimentare, se non iscritta nei pubblici elenchi (IndicePA o INI-PEC), non è invece utilizzabile: la notifica a tale indirizzo sarebbe nulla.

L'art. 143 del D.Lgs. 14/2019 (già art. 43 della legge fallimentare) attribuisce al curatore la legittimazione processuale per i rapporti patrimoniali del debitore in liquidazione giudiziale. Il passaggio della legittimazione alla curatela implica che le notifiche degli atti tributari vadano indirizzate al curatore, non alla società in liquidazione giudiziale.

Nella notifica PEC del decreto ingiuntivo cosa si deve allegare?

Nella notifica PEC del decreto ingiuntivo occorre allegare la copia autentica del ricorso e del decreto, firmata digitalmente in formato PDF (PAdES o CAdES), la procura alle liti e la relata di notifica con tutti gli elementi previsti dall'art. 3-bis della L. 53/1994.

Questo tema esula dalla notifica della cartella alla società e rientra nelle regole generali della notifica telematica degli atti giudiziari. La disciplina processuale regola il procedimento monitorio, le modalità della notifica telematica degli atti giudiziari sono regolate dalla L. 53/1994 (notificazioni in proprio degli avvocati per atti civili, amministrativi e stragiudiziali), e la notifica cartella via PEC è specificamente disciplinata dall'art. 26, D.P.R. 602/1973.

Quando la Notifica alla Società È Nulla

La validità della notifica alla società dipende dal rispetto di regole precise, la cui violazione determina la nullità dell'atto. Il primo profilo di invalidità riguarda l'inapplicabilità della procedura di notifica per irreperibilità relativa quando diretta alla persona giuridica presso la sede. La disciplina speciale sulla notifica alle persone giuridiche prevale: se la sede è chiusa, il notificatore deve procedere con un nuovo tentativo o notificare al legale rappresentante persona fisica, non ricorrere al deposito presso la casa comunale.

La notifica della cartella di pagamento al portiere è nulla se manca la raccomandata informativa al destinatario. L'omissione di tale adempimento costituisce causa di nullità della notificazione, e la relativa prova di spedizione deve risultare secondo le modalità stabilite dalla legge.

La validità della notifica è esclusa anche quando l'atto è diretto a un soggetto privo di legittimazione passiva: la notifica alla società incorporata, ormai estinta (da indirizzare all'incorporante), e la notifica alla società cancellata senza preventivo accertamento notificato ai soci sono radicalmente nulle. La questione della PEC casella piena, con le relative conseguenze sulla validità dell'atto, è trattata nella guida sulla notifica via PEC.

La notifica per irreperibilità alla società segue regole proprie. La procedura di notifica per irreperibilità assoluta è inesistente quando applicata direttamente alla persona giuridica, secondo le disposizioni del DPR 602/1973 e della giurisprudenza consolidata. La sanatoria per raggiungimento dello scopo resta applicabile alla notifica a società quando l'atto, pur viziato nella forma, ha raggiunto il destinatario che si è costituito in giudizio. Il tema è approfondito nella guida su come contestare la notifica nulla.

Quando la cartella notificata a una società non è valida?

Quando la cartella non è valida? La notifica della cartella alla società non è valida quando viene eseguita con modalità incompatibili con la natura di persona giuridica del destinatario: notifica per irreperibilità relativa alla società presso la sede, consegna al portiere senza raccomandata informativa, notifica a società estinta o incorporata, e applicazione della procedura di irreperibilità assoluta direttamente all'ente.

Le cause di nullità specifiche per le modalità di notifica alla società si distinguono dai vizi della notifica delle cartelle esattoriali, che riguardano irregolarità comuni a qualsiasi destinatario. Per la notifica a società, il vizio più frequente è la confusione tra le procedure applicabili alle persone fisiche e quelle riservate agli enti collettivi. L'art. 26 DPR 602/73, letto congiuntamente alla disciplina processuale sulla notifica alle persone giuridiche, disegna un sistema autonomo che non ammette scorciatoie procedurali.

L'onere della prova della regolarità della notifica grava sull'agente della riscossione. Quando le allegazioni sulla modalità di notifica risultano contraddittorie, il vizio può essere eccepito anche in appello. I criteri di ripartizione e le casistiche giurisprudenziali sono analizzati nella sezione dedicata all'onere della prova sulla notifica.

A chi si propone l'opposizione a cartella esattoriale?

L'opposizione a cartella esattoriale va proposta contro l'ente creditore se si contestano vizi della pretesa tributaria, oppure contro l'agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) se si contestano vizi propri della cartella o della notifica. Non è necessario il litisconsorzio necessario tra i due soggetti.

La Cassazione a Sezioni Unite (n. 16412/2007) ha chiarito che la titolarità del credito è in capo all'ente impositore, mentre la titolarità dell'azione esecutiva spetta all'agente della riscossione. Il contribuente può citare solo l'agente della riscossione: in tal caso, grava sull'agente l'obbligo di chiamare in causa l'ente creditore mediante litis denuntiatio (già prevista dall'art. 39, D.Lgs. 112/1999, ora abrogato dal D.Lgs. 33/2025), senza necessità di autorizzazione del giudice. Nei giudizi tributari, la giurisprudenza ha confermato la legittimazione passiva dell'agente anche per vizi diversi da quelli propri della cartella, favorendo la posizione del contribuente nell'individuazione del soggetto da convenire.

Il ruolo è il presupposto dell'iscrizione a ruolo da parte dell'ente creditore, che individua anche i soggetti coobbligati. L'impugnazione dell'iscrizione a ruolo e della cartella segue le disposizioni dell'art. 19, D.Lgs. 546/1992, nei termini dell'art. 21 dello stesso decreto. Per il ricorso cartella esattoriale si rinvia alla sezione dedicata.

Termini per Impugnare e Responsabilità dei Soci

La notifica alla società segna il dies a quo per l'impugnazione della cartella: 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (già Commissione Tributaria) di primo grado (art. 21, D.Lgs. 546/1992). Il termine è perentorio: il superamento comporta l'inammissibilità del ricorso e la definitività della cartella di pagamento, con la conseguente possibilità per l'Agenzia Entrate Riscossione di avviare la riscossione coattiva mediante fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria e pignoramento. I termini della notifica cartella variano in funzione della tipologia di atto impugnato e del soggetto destinatario.

L'art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992 consente l'impugnazione dell'atto successivo (ad esempio il pignoramento) anche per vizi dell'atto presupposto non notificato: è il caso della notifica della cartella alla società mai ricevuta, che viene conosciuta solo attraverso un atto esecutivo.

Per i soci di società di persone, la notifica della cartella alla società produce effetti diretti in virtù della coobbligazione solidale prevista dalla disciplina civilistica. L'interruzione della prescrizione nei confronti della società interrompe la prescrizione anche per i soci in qualità di coobbligati solidali.

Tuttavia, per la decadenza la regola è opposta: gli effetti conservativi della notifica a uno solo dei coobbligati non si estendono agli altri, come riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata. L'ex socio di società di capitali risponde nei limiti delle somme percepite in liquidazione, con responsabilità illimitata riservata ai soli soci di società di persone.

La notifica PEC alla società si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della notifica via PEC.

Entro quanto tempo si può impugnare la cartella?

Il termine per impugnare la cartella è di 60 giorni dalla notifica, con natura perentoria. Il mancato rispetto comporta l'inammissibilità del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria e la definitività della pretesa tributaria, con avvio delle procedure di riscossione coattiva.

Il termine decorre dal perfezionamento della notifica per il destinatario (art. 21, D.Lgs. 546/1992). Il periodo feriale (1–31 agosto) sospende il decorso dei termini di impugnazione. Se la cartella non è stata validamente notificata, la società destinataria della cartella esattoriale può impugnare l'atto successivo — ad esempio l'avviso di mora o il pignoramento — facendo valere anche i vizi della cartella presupposta mai conosciuta (art. 19, co. 3, D.Lgs. 546/1992).

Da quando parte la notifica PEC?

La notifica PEC si perfeziona in momenti diversi per il notificante e per il destinatario. Per il notificante, rileva la ricevuta di accettazione; per il destinatario, rileva la ricevuta di avvenuta consegna (RAC). Questo principio di scissione soggettiva degli effetti è sancito dall'art. 3-bis L. 53/1994 e dall'art. 147 c.p.c.

L'art. 16-septies del D.L. 179/2012 stabilisce che, quando la notifica PEC è eseguita dopo le ore 21:00, si perfeziona per il destinatario alle ore 7:00 del giorno successivo. La Corte Costituzionale (sent. n. 75/2019) ha introdotto la scissione soggettiva: per il notificante, il perfezionamento avviene al momento della ricevuta di accettazione, anche dopo le 21:00. La notifica della cartella esattoriale via PEC presenta ulteriori casistiche legate al perfezionamento e alla validità dell'invio telematico.

Lo Status della Società Come Discrimine per la Validità della Notifica

Il rapporto tra status giuridico della società e validità della notifica non è lineare. La data di cancellazione dal registro, il regime fiscale applicabile (ante o post 13 dicembre 2014), la tipologia societaria e l'eventuale coinvolgimento in operazioni straordinarie determinano insieme il soggetto al quale l'atto deve essere diretto. Una cartella notificata alla società di persone produce effetti diretti sui soci, mentre la stessa cartella diretta a una società di capitali estinta richiede un passaggio intermedio — l'accertamento ai soci — che spesso viene omesso.

Il fattore decisivo è la verifica dello status nel registro imprese al momento della notifica della cartella a società. Una cartella perfettamente conforme nella forma ma diretta al soggetto sbagliato — la società estinta anziché i soci, l'incorporata anziché l'incorporante — può risultare affetta da un vizio insanabile o sanabile a seconda delle circostanze. L'agente della riscossione è tenuto a verificare la posizione del destinatario prima di procedere alla notifica, e il vizio soggettivo può integrare, a seconda dei casi, un'ipotesi di inesistenza — insanabile — o di nullità sanabile secondo le disposizioni del codice di procedura civile, come chiarito da Cass. SS.UU. 14916/2016.

I 60 giorni dalla notifica definiscono il perimetro entro cui il vizio soggettivo della notifica può essere eccepito senza preclusioni. Oltre quel termine, resta la possibilità di far valere il vizio in sede di impugnazione dell'atto esecutivo successivo, ma con un margine di azione significativamente ridotto.

Confronto Rapido

Visualizza le differenze principali in sintesi

AspettoSocietà di Persone (SNC, SAS)Società di Capitali (S.r.l., S.p.A.)
Responsabilità soci per debiti socialiIllimitata e solidale, subordinata alla preventiva escussione del patrimonio socialeLimitata alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, in proporzione alle quote sociali
Effetti della notifica alla società verso i sociAutomatici: la notifica alla società produce effetti diretti sui soci illimitatamente responsabili senza ulteriori adempimentiNon automatici: richiede previo atto motivato di determinazione della responsabilità ex art. 36, co. 5, D.P.R. 602/1973
Azionamento del credito verso il singolo socioSufficiente un avviso di mora al socio, senza necessità di notificargli una cartella autonoma (Cass. sez. V, n. 16713/2016)Necessaria cartella intestata ai soci, preceduta da accertamento specifico e motivato notificato a ciascun socio
Trasmissione delle sanzioni agli ex sociLa responsabilità illimitata e solidale comprende in linea di principio anche le sanzioni tributarieLe sanzioni non si trasmettono agli ex soci, salvo che siano stati corresponsabili della violazione
Interruzione della prescrizione verso i sociLa notifica alla società interrompe la prescrizione anche nei confronti dei soci in qualità di coobbligati solidaliPer la decadenza gli effetti conservativi della notifica a un coobbligato non si estendono automaticamente agli altri
Infografica riassuntiva: Notifica Cartella a Società: Regole e Casistiche
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Autore dell'Articolo

Avv. Donato

Avv. Donato è un avvocato tributarista specializzato nella difesa dei contribuenti contro gli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate. Con anni di esperienza nel contenzioso tributario, offre consulenza strategica per la risoluzione delle controversie fiscali attraverso strumenti di deflazione come l'accertamento con adesione e la mediazione tributaria.

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